FISCALITA IVA LEGGE

Beni significativi e IVA agevolata, le precisazioni

La Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), con l’art. 1, comma 19, ha introdotto una norma di interpretazione autentica riguardo ai cosiddetti “beni significativi” (art. 7, comma 1, lettera b, DM 29/1271999). Con la circolare 15/E dello scorso 12 luglio l’Agenzia delle entrate ha fornito spiegazioni e precisazioni.

La legge 205 stabilisce, quindi, che l‘individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture eseguite nell’ambito delle prestazioni per interventi di recupero edilizio si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale (indicato nel citato DM); come valore di tali beni si deve assumere quello risultante dal contratto stipulato dai contraenti, che deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, delle materie prime e della manodopera impiegata per la loro produzione e che, comunque, non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. E ancora: chi realizza l’intervento di recupero agevolato nella fattura deve indicare, oltre al servizio oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo – individuati con Dm del 1999 – forniti nell’ambito dell’intervento stesso e non si rimborsa l’IVA applicata sulle operazioni effettuate.

La norma di interpretazione autentica ha dunque specificato il criterio in base al quale componenti o parti staccate assumono rilevanza ai fini del valore dei beni significativi e sono state indicate le modalità di determinazione di tale valore. Riguardo agli adempimenti contabili sono state inoltre chiarite le modalità di fatturazione della prestazione di servizi comprensiva della cessione di un bene significativo.

 

Il trattamento fiscale

Nel documento di prassi si ricorda che sono soggette all’IVA con l’aliquota ridotta del 10%, nell’ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Sono stati quindi individuati i cosiddetti beni significativi, ai quali l’aliquota ridotta si applica “fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”, a condizione che i gli stessi vengano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione, mentre quelli forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente sono soggetti all’aliquota ordinaria.

A seguito di una serie di interventi normativi, comunque, in linea generale il trattamento fiscale delle forniture di beni necessari per la realizzazione degli interventi di recupero tra i quali rientrano i beni significativi viene sintetizzato come segue:

1) i beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate, necessari per la realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (“interventi pesanti”), eseguiti su qualsiasi tipologia di immobile, sono soggetti a IVA con l’aliquota del 10% senza altre particolari condizioni, anche se acquistati direttamente dal committente dei lavori e a prescindere dal fatto che il valore del bene fornito sia prevalente rispetto a quello della prestazione di servizi;

2) i beni finiti, le materie prime e semilavorate necessarie per la realizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria eseguiti su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata scontano l’IVA al 10% se forniti dallo stesso soggetto che esegue l’intervento di recupero ed a condizione che tali beni finiti non costituiscano una parte significativa del valore delle cessioni effettuate nel quadro dell’intervento.

 

Quali sono i beni significativi

Il DM 29/12/1999 individua esplicitamente i seguenti beni significativi: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza. L’elenco deve considerarsi tassativo e limita l’applicazione dell’aliquota ridotta solo ai beni indicati dal decreto. Sono comunque classificabili come beni significativi anche quelli con la stessa funzionalità di quelli espressamente elencati, ma che per specifiche caratteristiche e/o per esigenze di carattere commerciale assumono una diversa denominazione. Nel documento di prassi si fa l’esempio della stufa a pellet utilizzata per riscaldare l’acqua per alimentare il sistema di riscaldamento e per produrre acqua sanitaria, che deve essere assimilata alla caldaia (bene significativo), mentre la stufa a pellet utilizzata soltanto per il riscaldamento dell’ambiente non può essere assimilata alla caldaia.

 

Le parti staccate

Per quanto riguarda le parti staccate dei beni significativi e fornite insieme, il problema è verificare se hanno rilevanza autonoma e quindi, come gli altri beni diversi da quelli indicati nel decreto, sono soggette allo stesso trattamento fiscale o se invece vanno considerate come componenti essenziali del bene. Secondo la norma di interpretazione autentica prevista dalla Legge di bilancio 2018, la verifica sulla rilevanza delle parti staccate rispetto al bene significativo, per la corretta determinazione della base imponibile sulla quale applicare l’IVA al 10%, “si effettua in base all’autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale (i.e. bene significativo), come individuato nel citato decreto ministeriale (i.e. D.M. 29 dicembre 1999)”. In pratica, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi – e quindi è priva di una propria autonomia funzionale – deve essere considerata parte integrante e confluire, per l’applicazione del 10%, nel valore dei beni significativi.

 

I casi particolari

A questo punto l’Agenzia, nella circolare 15/E, ritiene utile chiarire la qualificazione di alcuni beni in base al criterio indicato dalla norma di interpretazione autentica, relativa all’autonomia funzionale delle componenti staccate rispetto al bene significativo: tapparelle, scuri, e veneziane; zanzariere; inferriate o grate di sicurezza.

 

Le tapparelle

Le tapparelle o analoghi sistemi oscuranti come gli scuri o le veneziane sono considerati funzionalmente autonome rispetto agli infissi perché a differenza degli infissi, che prevedono l’isolamento e il completamento degli immobili, sono installate per proteggere gli infissi esterni dagli agenti atmosferici e a riparare gli ambienti interni dalla luce e dal calore. Considerata, quindi, l’autonomia funzionale rispetto agli infissi esterni e/o interni, il costo delle tapparelle rientra in quello della prestazione di servizio soggetta all’IVA ridotta del 10%.

 

Zanzariere e grate di sicurezza

Le stesse considerazioni valgono anche per l’installazione di zanzariere e di inferriate o grate di sicurezza. In particolare, le zanzariere vengono installate per proteggere gli ambienti interni contro zanzare e altri insetti e il relativo costo/corrispettivo deve essere compreso nel corrispettivo pattuito per la prestazione oggetto dell’intervento di manutenzione. Anche le zanzariere non assumono autonoma rilevanza rispetto agli infissi, se sono strutturalmente integrati negli stessi e, ai fini della quota parte della base imponibile soggetta ad aliquota ordinaria e di quella soggetta ad aliquota agevolata, il valore degli infissi è comprensivo del valore delle zanzariere. Per quanto riguarda le grate di sicurezza, installate per prevenire intrusione illecite, “in linea di principio non sono riconducibili – neppure sotto il profilo funzionale – ad alcuna delle categorie di beni significativi elencate nel citato decreto ministeriale”. Le grate non possono essere considerate come parti o componenti separate degli infissi (beni significativi) in quanto, per la loro autonoma rilevanza sotto il profilo funzionale costituiscono esse stesse beni diversi e indipendenti dagli infissi esterni e/o interni dell’abitazione. Pertanto, per l’applicazione dell’aliquota del 10% all’intervento di installazione degli infissi e delle grate di sicurezza, il valore delle grate non assume autonoma rilevanza e non deve confluire nel valore degli infissi, ma in quello complessivo della prestazione soggetta all’aliquota del 10%.

 

Le modalità di fatturazione

Per le modalità di fatturazione dell’intervento agevolato in cui è compresa la fornitura di un bene significativo, la norma di interpretazione autentica prevede che “la fattura emessa ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972, dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve indicare, oltre al servizio che costituisce l’oggetto della prestazione, anche i beni di valore significativo, individuati con il predetto decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, che sono forniti nell’ambito dell’intervento stesso. […]”. Quindi, per evidenziare la corretta applicazione dell’aliquota IVA del 10% all’intervento di manutenzione, la fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento deve indicare, oltre al corrispettivo complessivo comprensivo del valore dei beni significativi forniti, anche il loro valore. La distinta indicazione in fattura è necessaria perché la prestazione di servizi e i beni significativi forniti sono suscettibili di scontare l’IVA con aliquote differenti.

 

 

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