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Basso reddito e superbonus 70%, l’istanza entro il 31 ottobre 2024

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 5 settembre del decreto 6 agosto 2024 del Ministero dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l’erogazione di un contributo del 70% a fondo perduto per le spese sostenute nell’anno in corso dalle famiglie a basso reddito e dai condomini per le unità immobiliari che ne fanno parte, relative a interventi di ristrutturazione come quelli per il sismabonus, l’efficienza energetica e l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, già previsti dall’art. 119 del Dl 34/2020 (superbonus).

Destinatari e condizioni

Nel decreto è specificato che si tratta di un “contributo a fondo perduto che non produce effetti fiscali per il beneficiario”, erogato alle persone fisiche che, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, sostengono spese per gli interventi effettuati nell’ambito di quelli previsti dal decreto-legge 34/2020, per i quali sussistano le seguenti condizioni (art. 2):

a) l’intervento ha raggiunto, entro la data del 31 dicembre 2023, uno stato di avanzamento dei lavori (Sal) non inferiore al 60%, è regolarmente asseverato e oggetto di opzione per lo sconto in fattura o della cessione del credito;

b) nell’anno 2023 il richiedente ha avuto un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro.

E’ anche previsto che “nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da più soggetti, il limite massimo per ciascun richiedente è ridotto applicando la percentuale derivante dal rapporto tra l’importo della spesa sostenuta dal richiedente e l’importo complessivo della spesa sostenuta da tutti i soggetti aventi diritto” (art. 3).

Quali lavori 

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nel corso del 2024 per gli interventi di efficienza energetica, per quelli nell’ambito del sismabonus, per l’aggiunta di elementi fotovoltaici e di colonnine di ricarica di veicoli elettrici agevolati tramite superbonus.

Limite di spesa e temporale 

La norma prevede, inoltre:

– che il contributo è determinato in relazione alle spese agevolabili sostenute direttamente dal contribuente, oppure, per gli interventi condominiali, a quelle a lui imputate, entro una soglia massima di spesa di 96.000 euro.

– i bonifici che documentano le spese devono essere stati effettuati nel periodo compreso tra il 1°gennaio e il 31 ottobre 2024.

La richiesta 

Per ricevere il contributo i soggetti interessati, entro il 31 ottobre, devono trasmettere un’apposita istanza direttamente all’Agenzia delle Entrate in via telematica, nella quale attestano il possesso di tutti i requisiti necessari.

Ciascun richiedente può presentare soltanto una richiesta di contributo in relazione alle spese sostenute per una sola unità immobiliare. L’istanza può essere inviata, per conto del richiedente, anche da un intermediario abilitato, delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle entrate.

Le modalità di compilazione della domanda saranno illustrate da un successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia, che verrà adottato entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto (art. 4).

Nell’istanza il richiedente deve indicare l’importo del contributo richiesto, che non può superare il 30% delle spese ammesse al contributo. Se saranno sufficienti le risorse stanziate, che ammontano a circa 16,5 milioni di euro, il contributo sarà erogato al 100% di quanto richiesto; in caso contrario, verrà determinato in base alla percentuale tra le risorse totali e l’importo complessivo delle domande (anche tale percentuale sarà resa nota nel citato provvedimento delle Entrate).

Una volta definiti gli importi spettanti, il contributo sarà erogato dall’Agenzia mediante accredito su conto corrente bancario o postale indicato nell’istanza, intestato o cointestato al richiedente (art. 6).

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