ECONOMIA FISCALITA

Barriere architettoniche, tipologie e importi della detrazione

Il decreto legge 39/2024, in vigore dallo scorso 30 marzo, fissa nuove regole in materia di   detrazioni IRPEF per le barriere architettoniche, intanto eliminando la possibilità di fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura, che erano le due alternative finora previste alla detrazione IRPEF del 75%, l’agevolazione spettante per gli interventi diretti a rimuovere o a permettere il superamento degli ostacoli che riducono l’autonomia delle persone disabili.

Dunque, per i contribuenti che effettuano lavori per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede le seguenti tipologie di agevolazioni:

– la detrazione del 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (che si ridurrà al 36% dal 1° gennaio 2025) per la ristrutturazione edilizia dell’immobile;

– la detrazione del 75%, introdotta dalla di bilancio 2022 (n. 234/2021) e confermata fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (n. 197/2022);

– la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi trainati, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi trainanti.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia

Per gli interventi di ristrutturazione edilizia è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al:

– 50%, per un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;

– 36%, per un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025.

Rientrano nella categoria degli interventi agevolati quelli eseguiti per l’eliminazione delle barriere architettoniche (ad esempio, ascensori e montacarichi, servoscala, sostituzione di gradini con rampe) e i lavori effettuati per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico,  favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992).

Questa detrazione, prevista solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile, non è cumulabile con quella del 19% prevista per le spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento della persona disabile.  Non spetta, invece, per l’acquisto di strumenti o beni mobili anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità, come, ad esempio, computer o tastiere espanse, telefoni a viva voce e schermi a tocco (classificati come sussidi tecnici e informatici, detraibilità del 19%).

Confermato l’obbligo di pagare con bonifico e di ripartire la detrazione in 10 anni.

La detrazione del 75%

La legge di bilancio 2022 ha introdotto una nuova agevolazione, per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, prevista inizialmente solo per il 2022 ma poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023. Prevede una detrazione dall’imposta del 75% delle spese documentate sostenute tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo.

La detrazione deve essere calcolata su un importo complessivo non superiore a:

– 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

– 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto immobili;

– 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto immobili.

Lo sconto fiscale spetta anche per i lavori di automazione degli impianti degli edifici e dei singoli immobili funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e anche, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito. Dal 1° gennaio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio.

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