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Barriere architettoniche, limite di spesa per due edifici con unico accesso carrabile

Il decreto rilancio (Dl 34/2020), nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023, prevede che:

– ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti;

– la detrazione, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

a) 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari indipendenti che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

b) 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;

c) 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

– la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti, degli edifici e delle singole unità immobiliari, funzionali ad abbattere le barriere architettoniche e anche, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Il quesito

Il proprietario di un complesso immobiliare costituito da due edifici distinti – uno di categoria B/5, (scuole-laboratori scientifici) e l’altro di categoria C/6 (scuderie, rimesse e autorimesse) – e da alcuni terreni, riferisce che:

– nel settembre 2023 ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila), per la  “realizzazione di opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche degli esterni dell’immobile”, che prevede la realizzazione di percorsi esterni e l’automazione degli impianti di apertura e chiusura dei cancelli, ai sensi di quanto previsto dal Dm 236/1989;

– in ottobre hanno avuto inizio i lavori, ancora in corso a tutt’oggi;

– nel febbraio 2024 il tecnico abilitato ha redatto l’asseverazione relativa alla congruità della spesa per i lavori eseguiti fino al 30 dicembre 2023;

– il complesso immobiliare oggetto dell’intervento è costituito da due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi; il lotto ha un unico accesso carrabile comune ai due fabbricati e un unico accesso pedonale comune ai due fabbricati; i percorsi esterni, oggetto di adeguamento alla normativa che garantisce accessibilità, adattabilità e visibilità degli edifici privati, ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, sono comuni ai due fabbricati.

L’istante, che intende fruire della detrazione del 75% prevista dal Dl 34/2020, chiede quale sia il limite di spesa applicabile al caso prospettato, considerato che il lotto ha un unico accesso carrabile e pedonale comune ai due fabbricati.

Le modifiche legislative

Il Dl 212/2023, convertito dalla legge 17/2024, ha introdotto modifiche alla detrazione a partire dal 30 dicembre 2023 limitando, tra l’altro, l’ambito dell’agevolazione agli interventi riguardanti scale,  rampe e installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; ha previsto, inoltre, che le disposizioni previgenti si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, se i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L’importo massimo detraibile

Nella risposta del 7 aprile 2025, n. 89, l’Agenzia entrate evidenzia che, in relazione all’ammontare massimo delle spese ammesse, la norma prevede che se l’intervento riguarda gli edifici unifamiliari, ossia una singola unità immobiliare di qualsiasi categoria catastale, la detrazione spetta per una spesa non superiore a 50.000 euro riferito alla singola unità immobiliare distintamente accatastata.

Nel caso prospettato per l’istante, che ha presentato la Cila il 7 settembre 2023, si applicano le disposizioni stabilite dal decreto rilancio nella versione in vigore fino al 29 dicembre 2023.

Inoltre, considerato che gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere  architettoniche, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 236/1989,  sono eseguiti sull’area esterna e sulle vie di accesso (carrabile e pedonale) comuni ai due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, il limite di spesa ammesso alla detrazione va riferito a ciascun edificio e, nel caso in questione ammonta a 100.000 euro (50.000 euro per l’edificio di categoria B/5 e 50.000 per l’edificio di categoria C/6).

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