CASSAZIONE SENTENZE

Avviso udienza comunicato alla parte via Pec? Processo tributario nullo

Tributi – Tarsu -Notificazione – notifica a mezzo pec – Esclusione – Onere del ricevente di assicurarsi del corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata – Sussistenza – Fondamento

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9165 del 3 aprile 2023 in materia di processo tributario, per quanto attiene in particolare alla comunicazione della data di udienza alle parti, ha ritenuto l’invalidità della comunicazione della data di udienza all’indirizzo di posta elettronica certificata del contribuente, se questo aveva in precedenza eletto il domicilio presso il proprio difensore.

Ciò, nei fatti, ha comportato la nullità del giudizio.

Gli Ermellini, escludendo l’equipollenza tra la notifica via Pec e la consegna a mani proprie, hanno dunque affermato il seguente principio di diritto: “… Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva”.

Quindi, ove la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, valevole per le comunicazioni e le notificazioni ex articolo 16-bis, ultimo comma, del D.lgs.  546/1992, e abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, l’eventuale comunicazione della data dell’udienza effettuata direttamente alla Pec non è da ritenere valida, non integrando la consegna a mani proprie di cui all’articolo 17 del decreto sopra menzionato.

Il contribuente, difatti, aveva indicato solo la Pec del difensore e non anche la propria, effettuando pertanto una comunicazione invalida, in violazione dell’art. 17, primo comma, del D.lgs. 546/1992, che prevede che le comunicazioni e le notificazioni siso fatte, salva la consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nelle sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio.

In particolare gli Ermellini hanno spiegato che la notificazione/comunicazione all’indirizzo Pec della parte non può essere equiparata alla consegna a mani proprie del destinatario – laddove ciò sia previsto al fine di superare irregolarità o vizi procedurali – in considerazione della maggiore garanzia di coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell’atto che il Legislatore vuole assicurare con la consegna “a mani proprie”.

La Suprema Corte ha così giudicato che nel giudizio tributario la comunicazione della data di udienza, applicabile anche ai giudizi di appello, adempie a un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, con la conseguenza che l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata. Tuttavia, va anche ricordato come, in tema di contraddittorio nel contenzioso tributario, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa debba essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque, mediante consegna in mani proprie. Del resto, il D.lgs. 546/1992, art. 17, fa riferimento a tale consegna con una terminologia inequivocabile che prescinde dalla forma della notificazione o comunicazione, ma esige un coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto e la conseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione.

La comunicazione a mezzo Pec prescinde, invece, da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto, essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all’art. 149-bis c.p.c., in base alla quale la notifica a mezzo Pec si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella del destinatario. 

In proposito va anche ricordata la recente pronunzia della Cassazione, la n. 17968/2021, secondo cui, nell’ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo Pec, a norma della legge 53/1994, art. 3-bis, la circostanza che la e-mail di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata (Spam) della casella Pec del destinatario e sia stata eliminata dall’addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall’intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima la proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c.; ciò in quanto il Dm 44/2011, art. 20, nel disciplinare i requisiti della casella Pec del soggetto abilitato esterno impone una serie di obblighi – tra cui quello di dotare il terminale informatico di software idoneo a verificare l’assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di software anti Spam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati – finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi files, sicché deve escludersi l’impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera e immediata eliminazione del messaggio Pec nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come Spam.

Del resto la Suprema Corte si è interessata anche ai casi di Pec non funzionante, ritenendo che l’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario della notificazione – e, in particolare, del difensore della parte, in caso di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine per l’impugnazione – dovuta a eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, che nell’adempimento del proprio mandato è tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’adeguatezza tecnica e l’efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18/01/2017, n. 2431), salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realtà causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l’ordinaria diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile.

In ogni caso è bene tener presente che il costante indirizzo della Suprema Corte in caso di notificazione della sentenza a mezzo Pec ritiene che la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è la sola idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato. (v. Cass. Ord. n. 20039/2020; Cass. Sent. n. 25819/2017; Sent. n. 21560/2019, Ord. n. 4624/2020; Sent. n. 15001/2021).

In altri termini, una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata, in quanto tale ricevuta è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria.

Dal punto normativo scaturisce che il Dm 26 aprile 2012 individua le regole operative per l’invio telematico delle comunicazioni delle Commissioni tributarie, limitatamente alle Commissioni tributarie provinciali e regionali site in Umbria e in Friuli Venezia Giulia. Con i successivi decreti ministeriali 26 giugno 2012, 2 ottobre 2012 e 29 novembre 2012, le predette regole sono state estese alle segreterie delle restanti Commissioni tributarie d’Italia.

La comunicazione elettronica avviene all’indirizzo Pec dichiarato dalla parte nel ricorso o nel primo atto difensivo. L’indirizzo Pec dei professionisti deve corrispondere a quello comunicato ai propri ordini o collegi. Nei procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente e il relativo indirizzo di posta elettronica certificata non risulta dai pubblici elenchi, il ricorrente può indicare l’indirizzo di posta presso il quale vuole ricevere le comunicazioni. In caso di mancata indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel caso di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante il deposito in segreteria della Commissione tributaria (art. 16-bis, commi 1 e 2, D.lgs. 546/1992), così come per le ipotesi di malfunzionamento della casella imputabili al destinatario (es: nel caso di casella satura, casella disabilitata per omesso pagamento, ecc.).

Se, invece, a causa di un virus o per altra ragione, la e-mail viene rispedita al mittente, la comunicazione verrà eseguita mediante le forme ordinarie (artt. 16 e 17, D.lgs. 546/92). Ove l’indirizzo della casella Pec risulti errato, le segreterie possono utilizzare gli elenchi di cui agli artt. 6, 7 e 8 del Dl 185/2008. Dall’altra parte, se il difensore indicasse un indirizzo Pec diverso da quello comunicato dall’Ordine, egli non potrebbe sollevare alcuna eccezione relativa alla mancata conoscenza dell’atto. L’introduzione dello strumento telematico per le comunicazioni ha comportato la necessità da parte del difensore, prevista normativamente, di indicare nell’atto introduttivo del giudizio la casella di posta elettronica certificata e delle parti e, più precisamente, tale indirizzo va indicato nel ricorso introduttivo o nel primo atto utile.

Al riguardo va anche sottolineata, nella giurisprudenza di legittimità, l’ordinanza n. 30372/2017, che ha ammesso la validità della notifica del ricorso effettuata all’avvocato di controparte a mezzo Pec pur in assenza di vigenza della modalità telematica nel rito di riferimento, basandosi, in via primaria, sul principio che se un atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato non ne può essere sancita la nullità.

La Suprema Corte, con ordinanza n. 30372/2017, si è pronunciata sull’eccezione di nullità sollevata dal difensore del contribuente della notifica via Pec ricevuta nel 2016 da parte dell’Agenzia delle entrate del controricorso in Cassazione, fondata sulla non ritualità della stessa con il mezzo telematico alla data della sua effettuazione.

Con predetta ordinanza il Supremo Consesso ha respinto la pretesa, fondandosi su due suoi precedenti giurisprudenziali (Cass. Civ., n. 20307/2016 e Cass. Civ., n. 15984/2017), secondo i quali tale tipo di notificazione è consentita sia dalla normativa secondaria e dai relativi provvedimenti attuativi, sia dando applicazione al principio di diritto secondo il quale “… L’irritualità della notificazione di un atto (nella specie, controricorso in cassazione) a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”.

Tanto la giurisprudenza di merito quanto quella di legittimità hanno perciò precisato che, pur rilevando la specialità del rito tributario e delle norme per esso fissate in merito all’applicabilità dell’utilizzo delle modalità telematiche, quando la notifica ha raggiunto lo scopo di mettere il destinatario nella possibilità concreta di piena conoscenza dell’atto trasmesso e, conseguentemente, di difendersi con pienezza presentando le proprie controdeduzioni, deve trovare applicazione il generale principio di diritto sancito dall’art. 156 c.p.c.; non a caso, in ambedue le sentenze commentate si fa esplicito rinvio al precedente in tal senso contenuto nella sentenza della Cassazione n. 7665/2016 in tema di vizi di notifica a mezzo Pec.

Comunque, nel caso oggi trattato essendo pacifica la circostanza che il difensore pretermesso non aveva partecipato all’udienza in appello, il motivo di ricorso della parte pubblica è stato accolto.

Tanto premesso, la parte contribuente, ricevuta una cartella di pagamento con cui il Comune chiedeva il pagamento della TARSU in ordine a un immobile adibito in parte ad abitazione principale e in parte a struttura, si rivolgeva alla giustizia tributaria ottenendo ragione in entrambi i giudizi. In particolare, i giudici regionali osservavano che per la qualifica di struttura agrituristica è necessario che l’attività recettiva sia complementare all’attività agricola. La parte pubblica si rivolgeva allora alla Cassazione eccependo e chiedendo la nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione degli artt. 61 e 31 del D.lgs. 546/1992, in relazione ai precedenti artt. 16 e 17, in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione dell’appello non era stato comunicato al domicilio eletto del Comune presso il difensore ma direttamente via Pec alla parte, di modo che il difensore non aveva potuto partecipare all’udienza di discussione e non aveva potuto svolgere attività difensiva. I Giudici hanno ritenuto valide le ragioni della difesa comunale, asserendo che “… Occorre premettere che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (tra le altre: Cass., Sez. 6 – 5’ 11/07/2018’ n. 18279 dell’11/07/2018, Cass., Sez. 5, 31/10/2018, n. 27837) Cass., Sez. civ. 5, 18/12/2006, n. 27094 ha affermato che nel processo tributario, la comunicazione dell’avviso di trattazione direttamente alla parte, anziché al procuratore costituito, non dà luogo alla nullità assoluta dell’udienza e degli atti successivi – non versandosi nell’ipotesi di “omessa” comunicazione dell’avviso – come, del resto, nel rito ordinario, la notificazione dell’appello personalmente all’appellato anziché presso il procuratore costituito, integrando una nullità relativa, è sanata, con effetto ex tunc , dalla costituzione dell’appellato in giudizio. Ne consegue che, in ordine ad un siffatto vizio, analoga sanante riveste la presenza, all’udienza di trattazione, del difensore dell’appellato, ancorché meramente strumentale alla formulazione dell’eccezione di nullità, essendo applicabile in tale ipotesi la stessa norma dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. – sanatoria dell’atto nullo per avvenuto raggiungimento dello scopo – ritenuta operante in caso di notifica alla parte personalmente, anziché al difensore, dell’atto introduttivo del giudizio. Va, però, ricordato che, secondo le successive Cass., Sez. U. civ., 22/06/2011, n. 13654, in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell’art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque’ mediante consegna in mani proprie. Invero l’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la validità della notificazione o comunicazione che abbia raggiunto direttamente la parte. Questo principio è già stato affermato ripetutamente da questa Corte con riferimento al processo tributario (v., ad esempio, Cass., Sez. civ. 5, 20/01/2017, n. 1528, che ha affermato che, nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”‘ per cui deve considerarsi valida’ anche in presenza di un’elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale’ a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario; così da ultimo Cass., Sez. civ. 5, 23/11/2022, n. 34450). Fatte queste premesse, occorre adattare i principi già affermati al caso di specie, in cui la comunicazione dell’avviso di udienza in appello è avvenuta, secondo le allegazioni dello stesso ricorrente’ direttamente all’indirizzo PEC della parte’ e non a quello del difensore presso il quale la stessa aveva eletto domicilio. Premesso che sulla soluzione del problema non influisce il fatto che la parte processuale – in quanto PA – fosse tenuta a dotarsi di indirizzo Pec istituzionale risultante da pubblici elenchi, si osserva che in effetti’ in virtù dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82 del 2005. Come precisa l’ultimo comma della disposizione in esame’ l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. Nel caso di specie, dagli atti processuali, a cui questo giudice ha accesso nell’esame del motivo in esame’ trattandosi della deduzione di un error in procedendo, risulta che il Comune di (omissis) a indicato solo la p.e.c. del difensore, presso cui ha eletto domicilio, e non anche la propria. Da tale premessa deriva che la comunicazione’ effettuata all’indirizzo p.e.c. della parte, che non è stata indicata negli atti di causa e non assurge’ pertanto’ in virtù dell’equiparazione di cui all’art. 16-bis, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, a domicilio eletto, è invalida’ in quanto viola l’art. 17’ primo comma’ del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”.

Corte di Cassazione – Ordinanza 3 aprile 2023, n. 9165

sul ricorso iscritto al n. 26036/2018 R.G. proposto da:

COMUNE DI XXX domiciliato ex lege in XXX

-ricorrente

Contro (…omissis…) elettivamente domiciliato in (…omissis…) e rappresentato e difeso dall’avvocato (omissis) 

-controricorrente

avverso sentenza di Comm. Trib. Reg. LAZIO n. (…omissis…) depositata il 09/02/2018,

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/03/2023 dal Consigliere FRANCESCA PICARDI.

RILEVATO

1. (…omissis…) ha impugnato la cartella di pagamento con cui il Comune di gli ha chiesto il pagamento della Tarsu per l’anno 2012, in ordine ad immobile adibito in parte ad abitazione principale ed in parte a struttura recettiva (agriturismo).

1.1. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso.

2. La Commissione tributaria regionale ha confermato la sentenza di primo grado, osservando che “… per la struttura della qualifica di struttura agrituristica è necessario che l’attività recettiva sia complementare all’attività agricola. Siccome nella fattispecie non è in contestazione la natura agrituristica della struttura non può essere messa in discussione neppure la complementarità della stessa rispetto all’attività principale dell’impresa che è agricola. Da quanto precede emerge l’illegittimità della pretesa impositiva che ha ricondotto le aree in questione alla tariffa prevista per alberghi e ristoranti. La tariffa applicabile è, invece, quella prevista per il regolamento per i locali agricoli”.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Comune.

4. Ha resistito con controricorso il contribuente.

5. Fissata l’adunanza camerale del 16 marzo 2023, la causa è stata trattata in camera di consiglio, che si è svolta con modalità da remoto, ai sensi dell’art. 140 bis disp. att. cod. proc. civ., in virtù di provvedimento del Presidente del collegio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo di ricorso il Comune ha eccepito ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza e del procedimento di appello per violazione degli artt. 61 e 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione ai precedenti artt. 16 e 17’ in quanto l’avviso di fissazione dell’udienza di trattazione dell’appello non è stato comunicato al domicilio eletto del Comune di(omissis) presso il difensore (…omissis…) o in (…omissis…), ma direttamente, via p.e.c., alla parte, sicché il difensore non ha partecipato all’udienza di discussione e non ha potuto svolgere attività difensiva.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere che nel processo tributario, la comunicazione della data di udienza, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile anche ai giudizi di appello in relazione al richiamo operato dall’art. 61 del medesimo decreto, adempie ad un’essenziale funzione di garanzia del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, sicché l’omessa comunicazione alle parti, almeno trenta giorni prima, dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione, determina la nullità della decisione comunque pronunciata (tra le altre: Cass., Sez. 6 – 5’ 11/07/2018’ n. 18279 dell’11/07/2018, Cass., Sez. 5, 31/10/2018, n. 27837) Cass., Sez. civ. 5, 18/12/2006, n. 27094 ha affermato che nel processo tributario, la comunicazione dell’avviso di trattazione direttamente alla parte, anziché al procuratore costituito, non dà luogo alla nullità assoluta dell’udienza e degli atti successivi – non versandosi nell’ipotesi di “omessa” comunicazione dell’avviso – come, del resto, nel rito ordinario, la notificazione dell’appello personalmente all’appellato anziché presso il procuratore costituito, integrando una nullità relativa, è sanata, con effetto ex tunc , dalla costituzione dell’appellato in giudizio.

Ne consegue che, in ordine ad un siffatto vizio, analoga sanante riveste la presenza, all’udienza di trattazione, del difensore dell’appellato, ancorché meramente strumentale alla formulazione dell’eccezione di nullità, essendo applicabile in tale ipotesi la stessa norma dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. – sanatoria dell’atto nullo per avvenuto raggiungimento dello scopo – ritenuta operante in caso di notifica alla parte personalmente, anziché al difensore, dell’atto introduttivo del giudizio.

Va, però, ricordato che, secondo le successive Cass., Sez. U. civ., 22/06/2011, n. 13654, in tema di contraddittorio nel processo tributario, ai sensi dell’art. 17, comma primo, del d.lgs. n. 546 del 1992, la comunicazione dell’avviso di trattazione della causa, ex artt. 31 e 61 del d.lgs. cit., deve essere effettuata, nel caso di esistenza di un domicilio eletto, presso quest’ultimo o, comunque’ mediante consegna in mani proprie. Invero l’art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 fa salva la validità della notificazione o comunicazione che abbia raggiunto direttamente la parte.

Questo principio è già stato affermato ripetutamente da questa Corte con riferimento al processo tributario (v., ad esempio, Cass., Sez. civ. 5, 20/01/2017, n. 1528, che ha affermato che, nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”‘ per cui deve considerarsi valida anche in presenza di un’elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario; così da ultimo Cass., Sez. civ. 5, 23/11/2022, n. 34450).

Fatte queste premesse, occorre adattare i principi già affermati al caso di specie, in cui la comunicazione dell’avviso di udienza in appello è avvenuta, secondo le allegazioni dello stesso ricorrente, direttamente all’indirizzo PEC della parte e non a quello del difensore presso il quale la stessa aveva eletto domicilio.

Premesso che sulla soluzione del problema non influisce il fatto che la parte processuale – in quanto PA – fosse tenuta a dotarsi di indirizzo Pec istituzionale risultante da pubblici elenchi, si osserva che in effetti, in virtù dell’art. 16-bis del d.lgs. n. 546 del 1992, applicabile ratione temporis, le comunicazioni sono effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica certificata, ai sensi del d.lgs. n. 82 del 2005. Come precisa l’ultimo comma della disposizione in esame, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata valevole per le comunicazioni e le notificazioni equivale alla comunicazione del domicilio eletto. Nel caso di specie, dagli atti processuali, a cui questo giudice ha accesso nell’esame del motivo in esame, trattandosi della deduzione di un error in procedendo, risulta che il Comune di (…omissis…) ha indicato solo la p.e.c. del difensore, presso cui ha eletto domicilio, e non anche la propria.

Da tale premessa deriva che la comunicazione, effettuata all’indirizzo p.e.c. della parte, che non è stata indicata negli atti di causa e non assurge, pertanto; in virtù dell’equiparazione di cui all’art. 16-bis, ultimo comma, d.lgs. n. 546 del 1992, a domicilio eletto, è invalida in quanto viola l’art. 17, primo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992, che prevede che le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio.

Ne può ritenersi che la comunicazione all’indirizzo di Posta elettronica certificata della parte corrisponda alla consegna a mani proprie che l’art. 17 fa sempre e, comunque, salva. In primo luogo va ricordato l’orientamento secondo cui in presenza di elezione di domicilio, le notificazioni devono essere effettuate presso il domicilio eletto, non già presso la sede legale della società, dovendosi ritenere che la disposizione dettata dall’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992, laddove prevede che la notificazione possa eseguirsi in ogni caso “a mani proprie”, non è estensibile alle società di capitali, per le quali la ricezione degli atti non può avvenire che per mezzo di altre persone (Cass, Sez. civ. 5, 15/11/2017, n. 27050, con richiamo a Cass., Sez. civ.5, 12/11/2004 n. 21514). Tale principio opera evidentemente anche nei confronti delle persone giuridiche diverse dalle società, tra cui quelle di diritto pubblico, quali le amministrazioni comunali, in quanto anche per esse la ricezione degli atti avviene tramite altre persone.

In aggiunta a tale preliminare rilievo, deve inoltre escludersi che, in caso di comunicazione tramite p.e.c. della parte, possa applicarsi l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la consegna a mani proprie di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 non è solo quella ex art. 138 cod. proc. civ., ma anche quella in cui l’atto venga consegnato a mani del destinatario (v. Cass., Sez. civ. 5, 20/01/2017, n. 1528, che ha affermato che, nel processo tributario, con riguardo al luogo delle notificazioni, l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa in ogni caso salva la “consegna in mani proprie”‘ per cui deve considerarsi valida, anche in presenza di un’elezione di domicilio, la notifica eseguita in tal modo, da identificarsi non solo con quella ex art. 138 c.p.c., ma anche con tutte le altre notificazioni ex art. 140 c.p.c. o a mezzo del servizio postale’ a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani del destinatario; così da ultimo Cass., Sez. civ. 5, 23/11/2022, n. 34450).

In proposito occorre sottolineare che l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa riferimento alla consegna in mani proprie con una terminologia inequivocabile che prescinde dalla forma della notificazione o comunicazione, ma esige un coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto e la conseguente consapevolezza, da parte sua, di tale ricezione. La comunicazione a mezzo p.e.c. prescinde, invece, da un effettivo coinvolgimento del destinatario nella ricezione dell’atto’ essendo sufficiente la ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, in applicazione della regola di cui all’art. 149 bis cod.proc.civ.’ in base alla quale la notifica a mezzo p.e.c. si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella p.e.c. del destinatario. In proposito va anche ricordata la recente Cass., Sez. civ. 3, 23/06/2021, n. 17968, secondo cui, nell’ipotesi di notifica del decreto ingiuntivo a mezzo PEC, a norma dell’art.3 bis della l. n. 53 del 1994, la circostanza che la e-mail PEC di notifica sia finita nella cartella della posta indesiderata (“spam”) della casella PEC del destinatario e sia stata eliminata dall’addetto alla ricezione, senza apertura e lettura della busta, per il timore di danni al sistema informatico aziendale, non può essere invocata dall’intimato come ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore ai fini della dimostrazione della mancata tempestiva conoscenza del decreto che legittima la proposizione dell’opposizione tardiva ai sensi dell’art.650 cod.proc.civ.: ciò in quanto l’art.20 del d.m. n. 44 del 2011 (regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi di cui al d.lgs. n. 82 del 2005), nel disciplinare i requisiti della casella PEC del soggetto abilitato esterno, una serie di obblighi – tra cui quello di dotare il terminale informatico di “software” idoneo a verificare l’assenza di virus informatici nei messaggi in arrivo e in partenza, nonché di “software antispam” idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi indesiderati – finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di posta elettronica certificata, il cui esatto adempimento consente di isolare i messaggi sospetti ovvero di eseguire la scansione manuale dei relativi “files”, sicché  deve     escludersi l’impossibilità di adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio p.e.c. nel cestino, una volta che esso sia stato classificato dal computer come “spam”.

Alla luce di tali precisazioni, la notificazione/comunicazione all’indirizzo p.e.c. della parte non può essere equiparata alla consegna a mani proprie del destinatario (laddove ciò sia previsto, dalla disciplina vigente, al fine di superare irregolarità o vizi procedurali) proprio in considerazione della maggiore garanzia di coinvolgimento personale e di conoscenza effettiva della ricezione dell’atto che il legislatore vuole assicurare con la consegna ‘a mani proprie’. Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: “Nel processo tributario, qualora la parte non abbia indicato negli atti il proprio indirizzo p.e.c. valevole per le comunicazioni e notificazioni come domicilio eletto ex art.16 bis, ultimo comma, del d.lgs. n. 546 del 1992 ed abbia eletto domicilio presso il proprio difensore, la comunicazione della data di udienza ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. cit. avvenuta direttamente al suo indirizzo p.e.c. non integra la consegna a mani proprie che l’art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 fa sempre salva. Alla luce di tale principio – ed essendo pacifico in causa che il difensore pretermesso non partecipò all’udienza in appello – il primo motivo di ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio affinché provveda alla rinnovazione del giudizio nullo, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio.

Ogni altro motivo e questione restano assorbiti.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay