Avvisi bonari, il servizio online per calcolare le rate
Gli avvisi bonari sono le comunicazioni di irregolarità, che scaturiscono dal controllo automatico o formale delle dichiarazioni, con le quali l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente, anche tramite l’intermediario, di aver rilevato la presenza di qualche anomalia – errori materiali e di calcolo – nella compilazione dichiarazione dei redditi presentata, anomalia che comporta un’imposta o una maggiore imposta da versare.
La legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) ha modificato le regole in base alle quali si possono rateizzare le somme contestate con un avviso bonario, anche per i piani di dilazione già in corso, contemplando la possibilità di chiedere fino a 20 rate.
E tra i servizi a disposizione dei contribuenti, c’è anche quello che rende più agevole il calcolo delle rate degli importi riportati negli avvisi bonari, offrendo l’opportunità di calcolare direttamente i piani di rateazione.
Cosa è cambiato
In precedenza il D.lgs. 462/1997 (art. 3-bis) prevedeva che gli importi contestati con l’avviso bonario (imposta, sanzione al 10% o al 20%, gli interessi per ritardato pagamento), potevano essere versati in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo, oppure, se superiori a 5.000 euro, in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo; la prima rata da pagare entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e, sull’ammontare delle rate seguenti, interessi del 3,5% calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione.
Con la nuova normativa non rileva la cifra contestata, per cui è sempre possibile la dilazione in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
Rate, interessi e scadenze
Nel sito dell’Agenzia il contribuente può calcolare le scadenze, gli importi delle rate e dei relativi interessi e stampare i modelli F24 per i versamenti (“Comunicazioni in seguito a controllo automatico e formale – calcolo delle rate”). Il servizio permette, inoltre, di allestire un nuovo piano di rateazione, in caso di un avviso bonario di nuova emissione e di rimodulare un piano già in corso se si vuole modificare la durata, e quindi il numero di rate residuo, per un piano di rateazione già in essere per un vecchio avviso.
E’ quindi possibile modificare i piani di rateazione già in corso, predisponendone uno nuovo oppure rimodulando quello già in corso. In questa seconda ipotesi si dovrà compilare il form, che richiderà le seguenti informazioni: dati anagrafici; domicilio fiscale; dati della comunicazione: tipo e codice dell’atto; calcolo della rateizzazione, in cui indicare anno di imposta, importo da rateizzare, data di elaborazione della comunicazione e data di ricevimento della comunicazione.
Fatto questo, basterà cliccare su “Calcola” e l’applicativo, oltre a calcolare l’importo delle rate, individua anche le scadenze e i relativi interessi.
La definizione agevolata e le sanzioni ridotte
In quella che è stata definita la pace fiscale rientra anche la definizione agevolata degli avvisi bonari, ma soltanto in riferimento alle comunicazioni emesse a seguito dei controlli automatizzati (articoli 36-bis, DPR 600/1973 e 54-bis, DPR 633/1972). Per le comunicazioni derivanti dai controlli formali (articolo 36-ter, DPR 600/1973) resta la sanzione del 20%, ma si può estendere il piano di dilazione in 20 rate, anziché 8, indipendentemente dall’importo dovuto.
Ricordiamo che sono oggetto di definizione agevolata gli avvisi bonari relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021 per i quali il termine di pagamento non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della norma in esame, o non ancora recapitati dopo tale data.
In pratica si dovranno pagare: le imposte e i contributi previdenziali; gli interessi e le somme aggiuntive sui contributi previdenziali; le sanzioni del 3% (invece del 30% ridotto a un terzo), senza riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Decadenza della rateazione
E’ utile ricordare le condizioni da rispettare per beneficiare della rateazione:
• la prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dalla data in cui si riceve la comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario);
• le rate successive alla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre;
• i pagamenti devono essere effettuati tramite il modello F24.
Il venir meno del beneficio della rateazione comporta l’iscrizione a ruolo degli importi residui in misura piena, mentre ne è comunque previsto il mantenimento in caso di “lieve inadempimento”, che si verifica:
– se il pagamento della rata è parziale, per un importo non superiore al 3% e, al massimo, a 10.000 €;
– per un ritardo nel versamento della prima rata non superiore a 7 giorni. In questi casi, vengono iscritti a ruolo l’eventuale somma non pagata, la sanzione calcolata sull’importo non pagato o pagato in ritardo e i relativi interessi.