LEGGE

Avvisi bonari, definizione agevolata entro il 31 dicembre

L’art. 5 del decreto legge 41/2021 (il decreto sostegni, convertito dalla legge 69/2021) ha previsto la possibilità di definire in via agevolata gli importi dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni.

I destinatari

La misura è destinata ai soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 che a causa dell’emergenza sanitaria hanno subito, nel 2020, un calo del volume d’affari di oltre il 30% rispetto all’anno d’imposta precedente; per i contribuenti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, al posto del volume d’affari si considera l’ammontare dei ricavi e compensi risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate per gli anni d’imposta 2019 e 2020.

L’oggetto della definizione

Si tratta delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018.

In particolare, la definizione si applica:

– per il periodo d’imposta 2017, alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2020, non inviate per effetto della sospensione disposta dal decreto legge 34/2020;

– per il periodo d’imposta 2018, alle comunicazioni elaborate entro il 31 dicembre 2021.

In cosa consiste

Consiste nell’esclusione del pagamento delle sanzioni (o delle somme aggiuntive in caso di irregolarità relative a contributi previdenziali) contenute negli avvisi bonari – le comunicazione di irregolarità ricevute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni – richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972.

Con il provvedimento 275852 del 18 ottobre 2021 del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono state fissate le modalità di perfezionamento ed efficacia della misura agevolativa.

In presenza, quindi, della titolarità di una partita IVA attiva al 23 marzo 2021 e della riduzione significativa del volume d’affari (o dell’ammontare dei ricavi o dei compensi), il perfezionamento si realizza con il pagamento delle imposte, dei relativi interessi e dei contributi previdenziali escluse, come si è detto, le sanzioni e le somme aggiuntive.

Gli aiuti di Stato

L’efficacia della definizione è subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 nell’ambito del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19”.  A tal fine, i contribuenti che intendono accettare la proposta di definizione sono tenuti a presentare l’autodichiarazione prevista dall’art. 1 (commi 14 e 15) del citato decreto 41/2021 entro il 31 dicembre 2021, ovvero, se il pagamento delle somme dovute o della prima rata è effettuato dopo il 30 novembre 2021, entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento.

L’autodichiarazione

In base ai dati risultanti dalle dichiarazioni presentate entro i termini, l’Agenzia delle entrate ha individuato i soggetti per i quali si è verificata la riduzione del volume d’affari (o dei ricavi o compensi) e insieme alle comunicazioni ha inviato loro, mediante posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, la proposta di definizione con l’indicazione dell’importo ridotto da versare.

Nel caso in cui la proposta di definizione agevolata non sia stata ricevuta dal contribuente in tempo utile per rispettare la scadenza del 31 dicembre 2021, l’autodichiarazione può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui è effettuato il pagamento delle somme dovute o della prima rata.

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