FISCALITA LEGGE

Auto per il figlio disabile e IVA agevolata: non spetta se non è a carico

La Risposta n. 230 ha come oggetto la decadenza dall’agevolazione IVA per l’acquisto di un autoveicolo utilizzato per la locomozione di una persona con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduto al familiare di cui egli è fiscalmente a carico.

IVA al 4% ed esenzione dal bollo

Nello specifico, il caso prospettato è quello di un contribuente che ad aprile 2018 ha acquistato una vettura per il figlio disabile, dichiarando alla concessionaria che il figlio era a suo carico fiscalmente. La concessionaria ha quindi applicato l’aliquota IVA agevolata del 4 %, come previsto dal n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 633/1972. Il signore presentava, inoltre, anche l’istanza per l’esenzione dal pagamento del bollo, che veniva però respinta perché il figlio non risultava fiscalmente a carico.

In sostanza, alla base del quesito posto all’Amministrazione finanziaria c’è la richiesta di conoscere le modalità per regolarizzare la differenza dell’IVA dal 4 % al 22 %, che secondo lo stesso deve essere effettuata con le seguenti modalità: comunicare la mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’ IVA agevolata al concessionario automobilistico, che dovrà emettere nei suoi confronti una nota di addebito con la sola maggiore IVA dovuta.

Cosa prevede la normativa

In base alle previsioni indicate al n. 31) della Tabella A, parte seconda, allegata al DPR 633/1972, sono soggetti a IVA con aliquota agevolata al 4%, tra l’altro:

– i veicoli (art. 54, comma 1, lettere a, c, f, D.lgs. 285/1992) di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubi se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubi se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/1992, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti agli stessi o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;

– gli autoveicoli (art. 54, comma 1, lettere a, c, f, D.lgs. 285/1992) di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubi se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, ceduti a soggetti non vedenti e a soggetti sordomuti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico.

Le procedure per l’applicazione dell’aliquota ridotta a tali veicoli sono disciplinate dal decreto del Ministero delle Finanze 16 maggio 1986, secondo l’art. 1 del quale il beneficiario, per ottenere l’applicazione dell’IVA al 4%, deve consegnare al venditore, all’atto della cessione, la documentazione attestante il diritto all’agevolazione, tra cui la certificazione relativa alla condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha comperato un analogo veicolo agevolato.

Il successivo art. 2 prevede che i veicoli debbano essere immatricolati e iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico nei confronti dell’acquirente che ha diritto all’applicazione dell’aliquota agevolata; in base all’art. 3, entro 30 giorni dalla data della vendita il concessionario è obbligato a comunicare all’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per territorio rispetto alla residenza dell’acquirente, la data dell’operazione, i dati anagrafici e la residenza dell’acquirente e la targa del veicolo.

Inoltre, l’art. 8, comma 3, della legge 449/1997, dispone che gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione, mentre l’art. 1, comma 36, della legge 296/2006, stabilisce che le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli in questione sono riconosciute a condizione che gli stessi siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio della persona disabile. Il successivo comma 37 specifica, poi, che in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle vetture per le quali l’acquirente ha fruito dei benefìci fiscali prima che siano trascorsi due anni dall’acquisto, si deve pagare la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’applicazione delle stesse: questa disposizione non si applica per il disabile che, in seguito al cambiamento delle necessità dovute al proprio handicap, vende il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Il recupero dell’imposta

Nel caso rappresentato la vettura acquistata, sebbene utilizzata per i fini previsti dalla norma agevolatrice, è stata intestata a un soggetto non in possesso del requisito previsto dalla norma, visto che il disabile non è fiscalmente a suo carico. La conseguenza è che il soggetto acquirente, non avendo diritto a usufruire dell’aliquota IVA agevolata, deve versare la differenza di imposta rispetto a quella che ha già pagato al concessionario all’atto dell’acquisto.

Per permettere al contribuente di fare ciò, si può utilizzare la stessa procedura prevista nel caso in cui ricorra l’ipotesi di decadenza dall’agevolazione, in base al citato comma 37 (art. 8, legge449/1997): l’interpellante dovrà pertanto comunicare l’assenza di presupposti alla Direzione Provinciale territorialmente competente, anche con le modalità e le stesse informazioni presenti nell’istanza di interpello presentata. Sarà compito dell’ufficio tributario competente, poi, recuperare la differenza di IVA non versata, utilizzando l’avviso di liquidazione previsto dall’art. 1, comma 37, della legge 296/2006.

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