LAVORO

Auto elettriche, il bonus colonnine per imprese e professionisti

Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha pubblicato il decreto direttoriale che disciplina la riapertura dei termini di presentazione delle domande per il cosiddetto bonus colonnine. A partire dallo scorso 15 marzo, e fino al 20 giugno 2024, è possibile presentare la domanda per usufruire dell’agevolazione introdotta dalla legge  126/2020.

Si tratta del contributo riservato a imprese e professionisti, pari al 40% delle spese ammissibili sostenute per l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, oggetto di fattura elettronica.  Le colonnine per la ricarica delle batterie esaurite, che variano in base alla velocità di ricarica e alla potenza erogata, possono essere installate in aree commerciali, stazioni di servizio e parcheggi, ovvero in luoghi pubblici oppure, ad esempio, nel box privato del proprietario dell’auto elettrica. Possono inviare la domanda soltanto i soggetti che non hanno partecipato alla prima edizione, disciplinata dai Decreti Direttoriali nn. 160797 e 1600809 del 10 ottobre 2023.

Lo stanziamento previsto è di 87,5 milioni di euro.

Modalità di presentazione delle domande

La domanda e i relativi allegati devono essere firmati digitalmente dal professionista, legale rappresentante o dal procuratore speciale del richiedente, che deve essere in possesso di una casella di posta elettronica certificata attiva e risultante dal Registro delle imprese oppure, in caso di professionisti, da albi o pubblici registri.

La domanda di concessione ed erogazione del contributo, a pena di irricevibilità, deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione nel sito internet di Invitalia, sezione “Colonnine di ricarica elettrica”, oppure tramite Pec.

I richiedenti devono inserire tutte le informazioni richieste dalla piattaforma, allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta.

Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio dell’apposita attestazione da parte di Invitalia.

Destinatari e requisiti

Il contributo è riservato alle imprese di qualunque dimensione su tutto il territorio nazionale ed ai professionisti in possesso dei requisiti stabiliti dalla norma, che sono contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente del 25 agosto 2021.

Le imprese, oltre ad avere la sede in Italia, devono possedere, tra gli altri, i seguenti requisiti:

– risultare attive e iscritte al Registro delle imprese;

– non trovarsi in situazione di difficoltà come definita dal regolamento di esenzione;

– essere iscritte presso INPS o INAIL e avere una posizione contributiva regolare (risultante dal documento unico di regolarità contributiva, Durc);-

– non aver ricevuto né richiesto, per le spese oggetto del contributo in questione, alcun altro contributo pubblico;

– non essere sottoposte a procedura concorsuale e trovarsi in stato di fallimento, liquidazione anche volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;

– essere in regola con gli adempimenti fiscali.

Per i professionisti, tra l’altro, il volume d’affari indicato nel rigo VE50 dell’ultima dichiarazione IVA trasmessa alle Entrate non deve essere inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale si chiede il contributo; per quelli in regime forfetario tale valore non può essere superiore a 20.000 euro. Inoltre, devono essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con gli adempimenti fiscali e non aver ricevuto né richiesto, per le spese relative al contributo in questione, alcun altro contributo pubblico.

Quali spese Tra le spese ammesse al beneficio, oltre all’acquisto e messa in opera delle colonnine, quelle per le opere edili strettamente necessarie, la connessione alla rete elettrica, gli impianti elettrici e i dispositivi per il monitoraggio, per le spese di progettazione, direzione lavori, la sicurezza e i collaudi.

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