Attività senza scopo di lucro, erogazioni liberali da privati e art bonus
L’art. 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 106/2014, al comma 1 prevede un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per “interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione,
delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo (…)”. Sempre l’art. 1, nel secondo periodo del comma 2 sancisce che il credito d’imposta è inoltre riconosciuto “qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari di beni oggetto di tali interventi”.
In pratica, come precisato dall’Agenzia delle Entrate anche nella circolare 24/E del 31 luglio 2014, il credito d’imposta spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi:
– interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
– sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (come definiti dall’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio – D.lgs. 42/2004), delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;
– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.
Credito d’imposta e iscrizione al Fus
Un’associazione non riconosciuta svolge la sua attività senza scopo di lucro nel settore della cultura musicale curando l’organizzazione e l’allestimento di manifestazioni culturali, concerti e rassegne. Nell’ambito di tali attività, già dal 2003 organizza con cadenza annuale un festival riconosciuto e sovvenzionato da un Comune attraverso un bando finalizzato al sostegno e promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali, per lo svolgimento del quale l’Associazione riceve erogazioni liberali da enti pubblici territoriali, da enti privati e persone fisiche.
Con il quesito posto all’Amministrazione finanziaria chiede se questi soggetti possono fruire del credito d’imposta denominato “art-bonus”, l’agevolazione prevista dall’art. 1, comma 1 del decreto legge 83/2014, modificato dalla legge 175/2017.
Nell’istanza l’associazione, dopo aver sottolineato che la norma istitutiva dello sconto fiscale impone ai beneficiari delle erogazioni liberali di evidenziare le somme ricevute anche attraverso un apposito portale gestito dal Ministero dei beni e delle attività culturali (Mibac), comunica di non essere riuscita a registrarsi in qualità “ente beneficiario” su www.artbonus.gov.it, il sito ufficiale appositamente creato, dal momento che lo stesso sembrerebbe permettere la registrazione soltanto agli enti già precedentemente censiti, che sono quelli già finanziati dal Fus, il Fondo unico per lo spettacolo.
Al riguardo l’associazione precisa di non essere sovvenzionata dal Fus per propria decisione, alla luce della limitatezza dei fondi ricevibili.
Considerate le argomentazioni esposte, l’istante chiede di conoscere le procedure da adottare per veder riconosciuto alle erogazioni liberali ricevute da privati il diritto di accedere al beneficio fiscale in questione.
Secondo l’associazione, poiché la norma agevolativa individua gli enti beneficiari – le cui erogazioni liberali danno diritto alla detrazione d’imposta – in base a requisiti sostanziali rappresentati essenzialmente dalla tipologia dell’attività svolta e non sulla base di requisiti di forma, come può essere l’iscrizione al Fus, ritiene di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per essere inserita tra gli enti indicati all’art. 1 del decreto legge 83/2014 affinché i propri sovvenzionatori possano accedere all’agevolazione.
La richiesta al Mibac
Anche per una questione di diretta competenza e per giungere a una definizione condivisa della questione, è stato chiesto un parere al Ministero dei beni e delle attività culturali, che nella risposta alla richiesta di parere, ha voluto ricordare che la normativa relativa al credito d’imposta in argomento è stata di recente integrata dalla legge 22 novembre 2017, n. 175 “in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia”, che attraverso alcuni aggiustamenti ha previsto l’ampliamento dell’agevolazione fiscale includendo anche le donazioni dirette al sostegno dei soggetti che operano nel settore dello spettacolo come possono essere, in particolare, “istituzioni concertistico-orchestrali, teatri nazionali, teatri di rilevante interesse culturale, festival, imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, dei circuiti di distribuzione”.
E proprio in riferimento agli eventi “festival” – come evidenziato nel parere ministeriale – durante l’iter dei lavori parlamentari per l’approvazione della citata legge 175 è stato precisato che l’agevolazione fiscale potrà essere riconosciuta esclusivamente ai soggetti pubblici e privati organizzatori di festival in possesso dei requisiti previsti dal decreto 27 luglio 2017 del Ministero dei beni culturali, che contiene “Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”.
Nel caso presentato, poiché secondo il Ministero l’associazione non risulta rientrare nelle categorie previste dalla legge 175/2017, le erogazioni liberali destinate al sostegno delle sue attività non sono ammissibili al credito d’imposta in questione.