EUROPA FISCALITA LEGGE

Attività finanziarie estere, le nuove comunicazioni di irregolarità

L’art. 1, comma 636, della legge 190/2014 prevede che con Provvedimento del Direttore delle Entrate siano individuate le modalità con le quali determinati elementi e informazioni (commi 634 e 635) sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Ecco, quindi, il Provvedimento (n. 247672/2019) con le comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo rivolte ai contribuenti che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, attività finanziarie detenute all’estero nel 2016 – come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale – e gli eventuali redditi percepiti in relazione a tali attività estere: si tratta dei contribuenti con possibili anomalie dichiarative nel quadro RW.

Nel documento, in particolare, sono fissate le disposizioni riguardanti le modalità con le quali, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici, sono messe a disposizione di contribuenti e GdF le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarati.

La Direttiva Ue impone di trasmettere le informazioni

La Direttiva del Consiglio 2011/16/UE (DAC2, modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d’imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui risultano titolari.

Inoltre, il Common Reporting Standard (CRS) elaborato dall’OCSE prevede, sempre dal periodo d’imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra Ue.

Quelli scambiati sono i dati identificativi dei titolari di conto e, in caso di titolare che è un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.

Quali informazioni

Le informazioni scambiate, quindi i dati di fonte estera, includono: lo Stato estero che ha trasmesso l’informazione; il numero identificativo del conto; l’istituto finanziario presso cui è detenuto il conto; l’eventuale entità non finanziaria passiva titolare del conto, di cui il contribuente risulti controllante; il saldo finale e la valuta del conto; gli importi dei pagamenti accreditati sul conto, a titolo di dividendi, interessi, proventi lordi o altro e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto stesso, e i guadagni totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

I dati ricevuti nell’ambito del flusso CRS relativi al 2016 sono già stati utilizzati per un primo invio di comunicazioni indirizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo (Provvedimento direttoriale n. 299737/2017).

Il secondo invio e il via libera per la privacy

Il Provvedimento del luglio 2019 dispone un secondo invio di comunicazioni per la promozione della compliance, basate su nuovi criteri selettivi e su nuovi dati, ricevuti successivamente anche da altri Paesi. I criteri selettivi adottati sono diretti a escludere dalla selezione le posizioni presumibilmente non tenute all’adempimento dichiarativo o per le quali l’irregolarità ha un carattere meramente formale: per rendere più efficace la selezione, a beneficio del contribuente, l’Agenzia utilizza le informazioni contenute nelle sue banche dati, comprese quelle contenute nell’Archivio dei rapporti finanziari.

I dati saranno messi a disposizione nella sezione “l’Agenzia scrive” del Cassetto fiscale del contribuente. Una volta ricevuta la comunicazione, il contribuente potrà presentare, tramite ravvedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Visto l’oggetto del Provvedimento, è stato chiesto il parere del Garante per la privacy, che ha autorizzato l’Agenzia a effettuare il trattamento dei dati personali ritenendo idonee le misure individuate per attenuare i rischi derivanti dal Provvedimento per i diritti e le libertà degli interessati, attraverso la previsione di:

– apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, per minimizzare i rischi di accessi non autorizzati ai dati utilizzati;

– controlli sulla qualità dei dati utilizzati e sulle elaborazioni logiche effettuate;

– garanzie da applicare al trattamento automatizzato dei dati personali per ridurre i rischi di errore;

– adeguate modalità di coinvolgimento del contribuente;

– modalità di conservazione dei dati per i tempi previsti dalle norme sull’accertamento tributario.

I contenuti della comunicazione

La comunicazione contiene le seguenti informazioni:

a) codice fiscale, cognome e nome del contribuente;

b) numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;

c) codice dell’atto;

d) descrizione del tipo di anomalia riscontrata, che può riguardare gli obblighi di monitoraggio fiscale e/o l’indicazione degli imponibili relativi ai redditi di fonte estera;

e) possibilità per il destinatario di verificare i dati di fonte estera che lo riguardano, accedendo alla sezione “l’Agenzia scrive” del proprio Cassetto fiscale;

f) istruzioni (in un apposito allegato) sugli adempimenti necessari per regolarizzare la propria posizione tramite il ravvedimento operoso;

g) invito a fornire chiarimenti e documentazione idonea, anche utilizzando il canale di assistenza CIVIS, se il contribuente rileva inesattezze nelle informazioni ricevute dalle Amministrazioni estere o ha già assolto gli obblighi dichiarativi tramite un intermediario residente;

h) modalità per richiedere ulteriori informazioni, rivolgendosi agli Uffici della Direzione Provinciale più vicina.

Le modalità di regolarizzazione

I contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa e versando le maggiori imposte dovute, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta.

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