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Attività di riscossione, assistenza e chiarimenti nel portale AER

Il decreto Cura Italia (Dl 18/2020) contiene le prime misure adottate dal Governo a sostegno di famiglie e imprese per fronteggiare le gravi problematiche, anche economiche, innescate dalla pandemia del Covid 19: tra queste,

anche la sospensione di tutti i versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e di accertamento esecutivi affidati all’agente della riscossione (questi ultimi oggetto di trattazione in un altro articolo della rivista), che dovranno comunque essere eseguiti entro il prossimo 30 giugno.

Per quanto riguarda la sospensione delle attività di riscossione, in particolare, nel proprio portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it AER ha dedicato un’apposita sezione all’emergenza Covid- 19 dove sono disponibili sotto forma di Faq, le risposte alle domande più frequenti, tutte le informazioni per ottenere assistenza e chiarimenti sulle diposizioni introdotte dal decreto.

Viene subito chiarito, tra l’altro, che nel periodo di sospensione che va dall’8 marzo al 31 maggio 2020 Agenzia delle entrate-Riscossione non può notificare alcuna cartella di pagamento, neanche utilizzando la posta elettronica certificata.
Un altro quesito riguarda il pagamento o meno di una cartella che è stata notificata qualche settimana fa e scade dopo l’8 marzo: poiché i termini per il pagamento sono sospesi fino al 31 maggio, i versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020.

Le rateizzazioni

Si chiede se i versamenti non effettuati perché i termini sono stati sospesi dal decreto Cura Italia devono essere pagati entro il 30 giugno in unica soluzione. La risposta è affermativa, tuttavia, per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo di sospensione è possibile richiedere una rateizzazione e, per evitare di far partire le procedure di recupero previste per legge, è necessario presentare l’istanza all’Agenzia entro il 30 giugno 2020: per avere informazioni più dettagliate e conoscere le modalità di presentazione dell’istanza si può consultare la sezione “Rateizzazione” del portale.

Un contribuente chiede se deve rispettare le scadenze di pagamento del piano di rateizzazione che ha in corso, composto anche da rate che scadono nel periodo di sospensione. AER risponde che è sospeso anche il pagamento delle rate dei piani di dilazione in corso con scadenza dall’8 marzo al 31 e che il pagamento di queste rate deve comunque avvenire entro il 30 giugno 2020.

Viene inoltre chiarito che durante il periodo di sospensione, Agenzia delle entrate-Riscossione prenderà comunque in esame e tratterà le richieste di rateizzazione che sono state presentate prima dell’inizio del periodo di sospensione, inviando le relative risposte ai richiedenti.

Le procedure cautelari

C’è poi il caso di chi ha una cartella i cui termini di versamento sono scaduti prima dell’8 marzo e vuole sapere se AER può attivare procedure cautelari o esecutive durante il periodo di sospensione: ebbene no, in questo intervallo di sospensione l’Agenzia non può attivare alcuna procedura cautelare, come può essere un’ipoteca o un fermo amministrativo, né esecutiva, come ad esempio un pignoramento.

Un altro quesito è posto da un tizio che ai primi di marzo ha ricevuto un preavviso di fermo della sua automobile, che gli intimava il pagamento entro 30 giorni e vuol sapere cosa succede se non riesce a pagarlo entro la scadenza, temendo il fermo del veicolo. Come sopra: fino al 31 maggio vige la sospensione delle azioni di recupero, cautelari ed esecutive, dei carichi affidati alla riscossione, quindi Agenzia delle entrate-Riscossione non può procedere all’iscrizione di fermi amministrativi e neanche alle iscrizioni di ipoteche.

Nel caso, invece, di un fermo amministrativo già iscritto per una vecchia cartella non pagata, è possibile pagare e chiedere la cancellazione del fermo? Si, durante il periodo di sospensione previsto dal decreto è comunque possibile pagare integralmente il debito oggetto di fermo amministrativo per ottenerne la cancellazione.

“Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio”

Un contribuente che non ha pagato la rata del 28 febbraio della definizione agevolata chiede se può ancora pagarla. E’ possibile, in quanto la norma ha differito la scadenza della rata del 28 febbraio 2020 della rottamazione-ter al 31 maggio 2020.
Sempre per lo stesso tipo di definizione, si chiede se deve essere pagata una ulteriore rata con scadenza a maggio. Al riguardo il decreto 18/2020 non ha modificato la scadenza di pagamento della rata di maggio, che deve quindi essere pagata entro il 31 del mese per non perdere i benefici della rottamazione.

Un’altra domanda concerne l’eventuale differimento anche della scadenza della rata del 31 marzo 2020 del cosiddetto Saldo e stralcio: e anche la rata in scadenza il 31 marzo è stata rinviata al 31 maggio 2020.

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