ECONOMIA FISCALITA LEGGE

Attività all’estero e proseguita in Italia: regime forfetario e aliquota ridotta al 5%

La legge 190/2014 ha introdotto un regime fiscale agevolato, cosiddetto forfetario, rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. In seguito, la legge di bilancio 2019 (n. 145/2018) e la legge di bilancio 2020 (n. 160/2019) hanno modificato, anche estendendolo, l’ambito di applicazione del regime forfetario, con la previsione di un’aliquota ridotta del 5% in caso di nuove attività.

L’aliquota ridotta per le nuove attività

Un contribuente residente da più di tre anni in un Paese estero, dove svolge un’attività professionale di designer utilizzando una partita IVA estera, vuole trasferire la propria residenza in Italia per proseguire la precedente attività a servizio degli stessi clienti esteri, con contestuale chiusura della posizione IVA estero. Poiché intende optare per il regime forfetario, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire o meno dell’aliquota ridotta del 5% prevista per le nuove attività produttive, evidenziando in proposito che la normativa di riferimento non fornisce indicazioni univoche al riguardo.

Le regole per l’attività estera

Nella risposta all’interpello n. 197/2022 l’Agenzia delle entrate ricorda che in base a quanto previsto dalla citata legge 190, non possono avvalersi del regime forfetario i soggetti non residenti, fatta eccezione per quelli residenti in uno dei Paesi membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni: in tal caso, inoltre, devono essere prodotti nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivo.

Inoltre, la stessa norma dispone che per favorire l’avvio di nuove attività, l’aliquota applicabile è ridotta al 5% per il primo esercizio e per i quattro successivi, a condizione che, tra l’altro:

– il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;

– l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, la prosecuzione di una precedente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui si tratti del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.

Forfetario sì, aliquota del 5% no

Posto quanto riferito dall’istante, considerato che lo Stato estero di provenienza non rientra tra quelli membri dell’Unione, né tra quelli che fanno parte dello Spazio economico europeo, l’Agenzia afferma il contribuente potrà applicare il regime forfetario nel 2022, fermi restando tutti gli altri requisiti previsti, soltanto se trasferisce effettivamente la residenza in Italia in tempo utile per poter essere considerato qui residente ai fini fiscali nell’anno in corso.

In proposito, nel documento di prassi si evidenzia quanto chiarito dalla circolare 8/E del 2001 rispetto al regime delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (legge 388/2000), che prevedeva, tra l’altro, condizioni di esclusione sovrapponibili a quelle sopracitate e, in particolare, che il regime agevolato è destinato a incentivare esclusivamente la nascita di nuove iniziative.

Il caso in questione, quindi, che prevede lo svolgimento in Italia di un’attività con le stesse caratteristiche della precedente e rivolta agli stessi clienti, a seguito del trasferimento della residenza dal Paese estero, non può essere assimilata a una nuova iniziativa.

Di conseguenza, pur potendo fruire del regime forfetario, il reddito imponibile dovrà essere determinato ai sensi della legge 190/2014 (art. 1, comma 64), ma senza poter applicare l’aliquota ridotta del 5% prevista dal successivo comma 65, in quanto deve essere escluso il requisito di nuova attività.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay