Articoli di abbigliamento protettivo, IVA al 5% e “finalità sanitarie”
Il caso odierno vede coinvolta una società che opera nel settore degli indumenti da lavoro, di apparecchiature ed articoli di protezione delle vie respiratorie, di materiale antinfortunistico quali guanti, tute di protezione, mascherine, cuffie e di articoli monouso provvisti di marcatura CE e certificazione Dpi.
Nello specifico, la società chiede chiarimenti in merito all’applicazione del Dl 34/2020 (decreto rilancio), che ha disposto l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% per i beni necessari al contenimento della pandemia da Covid-19. Il dubbio interpretativo riguarda il requisito delle “finalità sanitarie” che gli articoli di abbigliamento protettivo devono possedere per beneficiare dell’aliquota agevolata, considerato che i precedenti chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria sono stati forniti nel periodo dell’emergenza epidemiologica; al riguardo la società istante evidenzia che l’Agenzia delle entrate, nella risposta n. 525/2020 ha spiegato che il beneficio si applica a prescindere dal tipo di cedente o acquirente.
A distanza di alcuni anni dalla fine del periodo emergenziale, sono due i quesiti posti nell’istanzq di interpello:
1) le cessioni alle aziende della grande distribuzione, che utilizzano i prodotti sia ai fini della protezione sanitaria dei propri dipendenti, sia per la vendita al pubblico e/o per i grossisti che li rivendono ad aziende di tutti i settori, che potrebbero utilizzarli per motivi sanitari e operativi, continuano a scontare l’IVA al 5%?;
2) in caso di risposta affermativa, la finalità sanitaria può essere provata da una dichiarazione dell’acquirente, attestante la destinazione a fini sanitari dei beni acquistati?
La finalità sanitaria
La corretta applicazione del regime IVA in commento è stata chiarita in diversi altri documenti di prassi, oltre a quello citato dalla società istante, tra i quali la circolare 15 ottobre 2020, n. 26/E la circolare 30 maggio 2020, n. 12/D, i cui successivi aggiornamenti sono contenuti nelle circolari 3 marzo 2021, n. 9/D e 14 febbraio 2023, n. 5/D.
Nella risposta n. 141 del 23 maggio 2025 l’Agenzia rappresenta che un altro requisito per l’applicazione dell’aliquota ridotta è la finalità sanitaria, nel senso che i beni devono essere ceduti allo scopo di contrastare la diffusione di virus e altri agenti patogeni, al fine di prevenire il contagio. Poiché la norma non definisce un ambito soggettivo di applicazione, la finalità sanitaria va intesa in senso oggettivo, quindi sono agevolabili i beni provvisti dellle caratteristiche tecniche idonee a proteggere gli utilizzatori e la collettività dal contagio di epidemie e virus, non rilevando il soggetto che li vende e li acquista, né lo stadio di commercializzazione dei beni stessi (vengono citate, al riguardo, anche le risposte nn. 507 e 525 del 2020).
Nessuna modifica è intervenuta
Sebbene – e per fortuna, si può aggiungere – nell’attuale situazione ci troviamo in assenza di un’emergenza sanitaria come quella vissuta nel 2020, nei cinque anni trascorsi non si è registrato alcun intervento legislativo, nazionale né unionale, che abbia modificato l’agevolazione IVA in commento, che deve quindi ritenersi tutt’ora vigente.
La sola “novità” può essere considerata la citata circolare 14 febbraio 2023, n. 5/D, con la quale, peraltro, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha soltanto aggiornato l’elenco dei beni la cui importazione è soggetta all’aliquota IVA del 5% insieme ai relativi codici doganali anch’essi aggiornati, il che conferma l’attualità dell’agevolazione IVA oggetto di interpello.
Sensibilità per la prevenzione
Secondo le Entrate l’epidemia, le cui gravi conseguenze sanitarie, sociali ed economiche ricordiamo tutti, ha contribuito alla formazione di una notevole attenzione rispetto a temi quali la prevenzione, l’igiene e la protezione. Prova ne è che oggi, nonostante la eliminazione dei protocolli di sicurezza allora predisposti e del conseguente obbligo di utilizzare i beni in questione per i soggetti diversi dal personale sanitario, in molti comparti si continua a utilizzarli “su base volontaria”, proprio per la sensibilità verso “la protezione della salute dell’individuo, inteso sia come lavoratore, sia come cliente/utente”.
In conclusione, se i beni ceduti sono dei Dpi o dei dispositivi medici, l’aliquota IVA del 5% si applica in ogni fase della loro commercializzazione, dal produttore alla vendita al dettaglio, dato che il requisito dell’uso per finalità sanitarie può ritenersi soddisfatto – si legge nella circolare n. 45/D del 2020 e nella risposta n. 213/2021 – ogni volta che “non emerga in modo chiaro e univoco prova del contrario”.
