Area rivalutata senza edificazione, l’imposta sostitutiva pagata non si perde
Una società, per i terreni edificabili di cui è proprietaria, nel 2005 ha usufruito della rivalutazione dei beni d’impresa, prevista dall’art. 1, commi da 473 a 475, della legge 266/2005.
Sulla base di tali disposizioni era previsto il versamento di un’imposta sostitutiva, pari al 19% dell’importo da rivalutare, oltre all’obbligo di utilizzare l’area per finalità edificatorie entro cinque anni dalla rivalutazione: questo termine veniva successivamente portato a dieci anni dall’art. 29, comma 8-ter, del decreto legge 216/2011, convertito dalla legge 14/2012.
L’importo complessivo dell’imposta dovuta veniva versato in tre rate annuali, dal 2006 al 2008.
Il dubbio all’origine del chiarimento richiesto deriva dalla circostanza che tuttavia, non avendo utilizzato l’area per finalità edificatorie entro il 31 dicembre 2015, ovvero non avendo edificato tempestivamente sul terreno che ha rivalutato, la società è decaduta dall’agevolazione.
Di conseguenza ha dovuto riadeguare i valori fiscali dei beni oggetto di rivalutazione e, contemporaneamente, ha maturato un credito pari all’imposta sostitutiva versata al netto degli interessi corrisposti con la seconda e la terza rata.
Al riguardo viene citata la circolare n. 18/E del 13 giugno 2006, nella quale è stato chiarito che in caso di mancata utilizzazione a scopi edificatori dell’area entro il quinquennio successivo alla rivalutazione, “si decade dal beneficio della rivalutazione ai sensi del comma 474 e, in forza del rinvio contenuto nel comma 476, si applica l’art. 3, comma 3, del decreto ministeriale n. 86 del 2002, che prevede l’irrilevanza del maggior valore iscritto, il riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo”.
Considerato che il credito in questione non rientra tra quelli da inserire nel Quadro RU del modello UNICO SC, la società chiede se è possibile fruirne direttamente in compensazione utilizzando il modello F24.
In proposito, secondo quanto previsto dall’art. 3 del decreto legge 50/2017, convertito dalla legge 96/2017 – “Disposizioni in materia di contrasto alle indebite compensazioni” – intende utilizzare il credito direttamente in compensazione mediante il servizio telematico Entratel.
Il riconoscimento del credito
Nella risposta n. 24/2019 l’Agenzia delle entrate ricorda che l’articolo 1, comma 473, della legge 266/2005 prevede che la disposizione in materia di rivalutazione si applica anche alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa.
La fruizione del beneficio è subordinata (commi 475 e 476) al versamento di un’imposta sostitutiva del 19%, da corrispondere in tre rate annuali, dal 2006 al 2008 e rinviata a quanto previsto dai regolamenti di attuazione emanati con i decreti ministeriali 13 aprile 2001, n. 162, e 19 aprile 2002, n. 86.
Nello specifico, in caso di mancato utilizzo edificatorio dell’area entro il termine di cinque anni (poi posticipati a dieci), si applica proprio l’articolo 3, comma 3, del citato D.M. 86/2002, che ha riconosciuto al contribuente il diritto a un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva versata, utilizzabile in compensazione (art. 17, D.lgs. 241/1997), previo il ripristino del valore fiscale delle aree a quello prima della rivalutazione.

Pertanto, in presenza delle condizioni sopra citate, la società ha diritto al riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva versata a suo tempo, che può essere utilizzata in compensazione mediante il canale telematico Entratel, indicando il codice tributo 1812.