ECONOMIA LEGGE

Antiriciclaggio, da settembre i controlli sui contanti

Settembre, finiscono le vacanze e arrivano i controlli sui conti correnti postali e bancari: sono previste nuove comunicazioni antiriciclaggio per le movimentazioni bancarie da 10.000 euro in su. Dal 2 settembre 2019

scattano controlli più stringenti sui pagamenti in contanti per la lotta al riciclaggio di denaro.

Tutte le operazioni bancarie o postali che determinano una movimentazione di denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro al mese, siano esse prelievi o versamenti, anche se derivanti da più operazioni separate di importo superiore a 1.000 euro, verranno comunicate alla Banca d’Italia. Questa attività di monitoraggio sui flussi di contante è finalizzata ad alimentare il nuovo patrimonio informativo dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) istituita presso la Banca d’Italia, al fine di individuare possibili posizioni sospette in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

La “comunicazione oggettiva” (questo il nome della misura) si trova nella normativa antiriciclaggio, il D.lgs. 90/2017, è stata oggetto di un provvedimento UIF dello scorso 28 marzo e prevede, tra l’altro, l’obbligo di trasmettere all’Unità, con cadenza periodica, dati e informazioni individuati in base a criteri oggettivi concernenti operazioni a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Le comunicazioni dovranno essere inviate con cadenza mensile da banche, Poste italiane, istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica (incluse le succursali e i punti di contatto comunitari) e riguarderanno le operazioni in contante pari o superiori a 10.000 euro eseguite nel corso del mese solare, anche se realizzate attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro.

E’ stato eliminato il precedente limite di 15.000 euro, che era il massimo consentito alle movimentazioni superato il quale scattava la segnalazione.

Le operazioni dovranno essere individuate vagliando tutte le movimentazioni di denaro eseguite dallo stesso soggetto, in qualità di cliente o di esecutore: le operazioni effettuate dall’esecutore sono imputate anche al cliente in nome e per conto del quale ha operato.

I dati devono essere inseriti in un file in formato Xml, in base al tracciato presente nello schema fornito in allegato al provvedimento UIF e trasmessi in modalità telematica attraverso il portale Infostat-UIF, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di osservazione: ad esempio, le comunicazioni relative a operazioni effettuate febbraio dovranno essere trasmesse entro il 15 aprile.

Il primo invio

Il primo invio deve essere effettuato entro il 15 settembre 2019 e riguarda i dati riferiti alle comunicazioni relative alle operazioni oltre il limite dei 10.000 euro effettuate nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio; nel caso in cui il giorno 15 è un festivo, la scadenza per l’invio è posticipata al primo giorno successivo non festivo.

Le modalità tecniche sono contenute nel Provvedimento UIF del 28 marzo 2019.

I soggetti obbligati

La nuova normativa antievasione fiscale permetterà di incrociare i dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.

Sono tenuti all’invio delle comunicazioni le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, comprese le succursali insediate in Italia e i punti di contatto centrali. Sono esclusi dall’obbligo gli intermediari diversi da quelli indicati o altre categorie di soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio.

L’innesco scatta con la segnalazione della banca o dell’ufficio postale, nel momento in cui l’operatore rileva movimentazioni di prelievi e versamenti superiori al limite stabilito in un mese,  dopodiché l’UIF potrà richiedere formalmente agli intermediari l’invio delle comunicazioni per effettuare le verifiche.

Le comunicazioni

Devono contenere i dati dell’operazione e del luogo nel quale è stata eseguita e del rapporto movimentato, indicando tutte le persone, fisiche o enti diversi dalle persone fisiche, che in qualche modo hanno preso parte all’operazione: l’esecutore dell’operazione, tutti i cointestatari del rapporto a valere sul quale la stessa è stata eseguita, la controparte dei bonifici in contanti, il titolare effettivo o i titolari effettivi e, nel caso di società, il legale rappresentante.

La segnalazione alla Banca d’Italia deve essere effettuata anche da chi non ha operazioni da comunicare, fatta salva la richiesta di esonero in presenza di operazioni in contanti o se queste non superano la soglia dei 1.000 euro. Nessuna segnalazione anche per chi compie operazioni miste, a condizione che la somma in contanti resti al di sotto di 1.000 euro: ad esempio, un prelievo dal conto corrente di 1.500 euro, con contemporaneo versamento di 1.000 euro sul libretto di deposito a risparmio e 500 euro di prelievo in contanti non di deve considerare ai fini del calcolo del superamento del limite, poiché la parte in contanti è inferiore a 1.000 euro.

Le Faq

Informazioni utili ai fini del calcolo dell’importo di 10.000 euro si possono ricavare leggendo quanto pubblicato nelle Faq dell’UIF, alcune delle quali sono le seguenti:

– gli importi devono essere troncati all’unità di euro prima di calcolare l’importo complessivo. Per il soggetto che nel mese solare versa in momenti diversi in contanti 7.000,50 e 2.999,70 euro, la comunicazione non deve essere inviata perché nel conteggio dell’importo complessivo la somma dei due importi troncati, 7.000 e 2.999, è inferiore al limite;

– in caso di movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere addizionati a prescindere dal segno monetario. Esempio: l’intestatario di due conti presso la stessa banca, nello stesso mese preleva in contanti 6.000 euro da un conto e versa, sempre in contanti, 6.000 euro sull’altro. Le operazioni dovranno essere segnalate entrambe, poiché non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto e l’importo totale supera i 10.000 euro; – se una persona fisica nello stesso mese compie diverse operazioni rivestendo ruoli diversi, gli importi di tutte le operazioni devono essere sommati. Esempio:  7.000 euro come cliente e 4..000 euro come esecutore per conto di una società Alfa. Anche in questo caso le operazioni dovranno essere comunicate, perché l’importo complessivo supera il limite di 10.000 euro

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