Annullamento automatico per i debiti 2000-2015 fino a 1.000 euro
Con la legge di bilancio 2023 (n. 197/2022) è stato introdotto un ampio ventaglio di misure – nel contesto dei provvedimenti in materia di pace o tregua fiscale che dir si voglia – che permettono di sanare diversi tipi di irregolarità: rottamazione delle cartelle esattoriali, tasse non pagate per le quali si sono ricevute le comunicazioni del Fisco, ravvedimento per imposte non pagate ma ancora non contestate, stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro, e di quest’ultimo ci occuperemo in questa sede.
Si tratta di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 222-230 della manovra, ovvero dell’annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023 e senza la presentazione di alcuna richiesta da parte dei contribuenti, dei debiti tributari di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.
L’importo da prendere in considerazione, rilevato al 1° gennaio 2023, è costituito dal totale di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
Dal 1° gennaio al 31 marzo 2023 su tutte le cartelle esattoriali oggetto di stralcio rimarrà sospesa la riscossione dei debiti e non si applicheranno gli interessi di mora.
Come funziona
Per gli importi affidati all’Agenzia delle entrate Riscossione dagli enti appena citati i soli importi che vengono annullati sono gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora.
Non rientrano nell’annullamento automatico il capitale, il rimborso delle spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.
Per quanto riguarda le sanzioni comminate per violazioni del Codice della strada (che non sono tasse, ma sanzioni) e le altre sanzioni amministrative, diverse da quelle per violazioni tributarie o degli obblighi relativi a contributi e premi dovuti agli enti previdenziali, lo stralcio riguarda soltanto gli interessi di mora, mentre restano dovute le sanzioni e le spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
I debiti esclusi
Ci sono, inoltre, determinati tipi di debiti che sono comunque esclusi dal provvedimento e riguardano gli importi dovuti per:
– il recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione europea;
– i crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
– le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
– i debiti relativi alle cosiddette “risorse proprie tradizionali” dell’Unione europea e all’IVA riscossa all’importazione.
La non applicazione
Va precisato che l’estensione della misura non è generalizzata: il percorso parlamentare ne ha ridotto la portata inserendo la possibilità, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, agenzie fiscali ed enti pubblici previdenziali – ad esempio, Comuni o enti di previdenza privati – di non applicare lo stralcio di tali debiti. Per farlo devono aver varato un provvedimento di non applicazione dello stralcio automatico dei debiti e averlo comunicato all’AdER entro lo scorso 31 gennaio 2023, inviando l’apposito modulo e una copia del provvedimento all’indirizzo PEC comma229@pec.agenziariscossione.gov.it.
Sono diversi i Comuni che non applicheranno la mini sanatoria per tributi locali come IMU e TARI, nella maggior parte dei casi per motivi di bilancio e, tra questi Torino, Milano, Monza, Bergamo, Verona, Bologna, Modena, Piacenza, Firenze, Roma, Reggio Calabria e Bari.
Tra quelli che aderiranno, Aosta, Sondrio, Pistoia, Lucca, Arezzo, Fondi, Sarno, Lecce e Messina.
Come si può pagare In ogni caso, per i carichi affidati all’AdER da questi enti lo stralcio riguarda soltanto gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora, per cui i contribuenti dovranno comunque pagare le somme dovute per capitale, spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella. Le somme indicate nelle cartelle oggetto di stralcio parziale potranno essere pagate in unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, oppure in un numero massimo di 18 rate: di queste, la prima e la seconda sono pari al 10% degli importi complessivamente dovuti, con scadenza 31 luglio e 30 novembre 2023. L’ammontare residuo viene ripartito in 16 rate di pari importo, con scadenze sono trimestrali: il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno a partire dal 2024.