DIGITALE DIRITTO

Anche il processo tributario è telematico

A seguito dell’estensione graduale del nuovo processo tributario telematico a tutto il territorio nazionale, dopo il lungo processo di sperimentazione avviato dal 2010, dal prossimo 15 luglio presso tutte le Commissioni tributarie sarà operativo il Ptt, che resta comunque facoltativo: il Ministero dell’Economia ha infatti deciso di renderlo obbligatorio per il ricorrente in una fase successiva, dopo una serie di incontri con gli avvocati nei quali saranno dibattuti e illustrati gli eventuali aspetti critici. L’evoluzione digitale del processo tributario è stato definito con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 163/2013 con il quale è stato definito il Regolamento che disciplina l’uso di strumenti informatici e telematici nel Ptt, cui sono seguiti diversi decreti attutativi.

Dopo la sperimentazione pilota avviata nel 2015 in Umbria e Toscana – le cui regole operative e tecniche sono contenute nel decreto del Mef 4/8/2015 – e proseguita nel 2016 in altre Regioni, dal 15 luglio è prevista la partenza anche in Val d’Aosta, nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nelle Marche.

Nel contesto generale di semplificazione del rapporto tra Fisco e cittadini, l’obiettivo dichiarato del Mef, nell’ambito di una significativa riduzione del contenzioso negli ultimi vent’anni – nei quali le pendenze sono scese da 2,8 milioni alle 470.000 del 2016, anche per effetto degli istituti deflattivi introdotti – è di recuperare efficienza e risorse dall’applicazione della telematica.

Grazie alla costituzione telematica le parti processuali possono:

  • effettuare telematicamente il deposito dei ricorsi e degli altri atti processuali presso le Commissioni tributarie;
  • accedere al fascicolo processuale informatico del processo e consultare tutti gli atti e i provvedimenti emanati dal giudice.

Attualmente il ricorso telematico è facoltativo ma il deposito telematico ha valore legale, con la possibilità di avvalersi del Ptt anche se la controparte sceglie la procedura tradizionale con la presentazione cartacea dei documenti; tuttavia, la parte che in primo grado ha optato per il ricorso online, dovrà poi utilizzare obbligatoriamente la modalità telematica per l’intero grado del giudizio e per l’eventuale appello, fata eccezione per i casi di sostituzione del difensore.

Ad oggi il processo tributario telematico permette di notificare ricorsi e appelli, di costituirsi in giudizio, di depositare atti e documenti informatici successivi alla costituzione in giudizio, e di consultare liberamente il fascicolo processuale e avere copie degli atti. Per accedere al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (Sigit) servono una connessione a Internet, la firma digitale, una casella di posta elettronica certificata e la registrazione all’applicativo Ptt tramite il portale della Giustizia tributaria: la registrazione è indispensabile proprio perché la costituzione in giudizio non avviene con l’invio tramite Pec ma direttamente dalla piattaforma online.

 

La procedura

L’accesso ai servizi del Sigit deve avvenire dopo la registrazione delle parti processuali (Agenzie fiscali, Enti della riscossione, Camere di commercio, Enti territoriali locali, professionisti e cittadini) e richiede il possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale valida. Dopo l’accesso al sistema Sigit l’avvocato entrerà in uno spazio dedicato dal quale potrà scegliere la Commissione da adire e il tipo di procedura; dovrà compilare il form con i dati identificativi del procedimento, allegare i file relativi e inviare il ricorso (o l’appello).

L’atto, che non può essere semplicemente firmato e scansionato, deve essere contenuto in un file digitale (ai sensi del decreto 4/8/2015 del Mef) e depositato in formato PDF/A: deve essere infatti stilato con un programma di videoscrittura e quindi salvato e convertito nei formati previsti (PDF/A-1a o PDF/A-1b: per gli allegati è consentito anche il formato *.TIFF), quindi sottoscritto con firma digitale che assicuri l’estensione *.pdf.p7m. La procura è un atto a parte, che può essere firmato digitalmente dal contribuente assistito con la propria firma digitale o firmato digitalmente dall’avvocato. Subito dopo l’invio si riceve una ricevuta sincrona immediata, ma la sicurezza dell’invio a buon fine sarà attestata dal successivo rilascio del numero di Rgr e Rga, a seguito dei controlli che saranno effettuati dal sistema:

  • esistenza e validità della firma digitale;
  • inesistenza di virus nei file allegati;
  • dimensione e integrità dell’atto.

Dopo questi controlli viene rilasciata la seconda ricevuta con il numero di Rgr o Rga.

In presenza di problemi il sistema rilascia un avviso del problema, inviata via Pec.

Tutti i file devono essere muniti di firma digitale.

Nel portale della Giustizia tributaria si trovano il materiale esplicativo, le norme e le regole tecniche e il numero verde da chiamare in caso di dubbi.

 

La consultazione del fascicolo

Il fascicolo del processo è consultabile attraverso il servizio Telecontenzioso, accessibile con le stesse credenziali di accesso al Ptt: in questo modo le parti in causa possono consultare gli atti del fascicolo informatico e riprodurre gratuitamente i documenti, senza dover pagare i diritti di copia.

 

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay