FISCALITA LAVORO

Analisi cliniche: no allo scontrino parlante, obbligo di fattura

Una società fa presente di essere proprietaria di un laboratorio analisi cliniche, una struttura sanitaria autorizzata aperta al pubblico che esegue direttamente le analisi avvalendosi di professionisti sanitari abilitati (infermieri, biologi, tecnici di laboratorio), inquadrati come dipendenti o collaboratori.

Dopo aver aggiunto che si tratta di prestazioni sanitarie rese nei propri locali (e non da un professionista terzo), che i referti delle analisi vengono rilasciati su carta intestata del laboratorio e che il titolo fiscale viene redatto dalla società e trasmesso – come prevede la norma – al Sistema Tessera Sanitaria, chiede se possa emettere il cosiddetto “scontrino parlante”’, invece della fattura, con indicazione della natura (esame diagnostico), qualità (ad esempio, esame chimico clinico su sangue) e quantità delle prestazioni sanitarie eseguite.

A sostegno di questa possibilità la società istante fa riferimento alla risoluzione 60/E del 2017 sul trattamento IVA di alcune prestazioni di autoanalisi cliniche effettuate direttamente all’interno nelle farmacie e sulla possibilità di emettere lo scontrino parlante.

Le operazioni esenti da IVA

Il DPR 633/1972 prevede che sono esenti dall’imposta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie (art. 10, comma 1, n. 18): nello specifico, le prestazioni sanitarie di diagnosi sono quelle dirette a identificare la patologia da curare, e di queste fanno parte anche quelle effettuate dai laboratori di analisi, la cui attività è di supporto alla professione sanitaria.

Il decreto IVA individua inoltre (art. 22) i casi in cui l’emissione della fattura non è obbligatoria, “se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione”, descrivendo puntualmente le operazioni esenti elencate dal citato articolo 10 per le quali l’emissione della fattura non è obbligatoria e che, quindi, possono essere documentate tramite la memorizzazione elettronica, la trasmissione telematica dei corrispettivi e l’emissione del documento commerciale.

Tra queste operazioni non sono comprese le “prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona” indicate al n. 18, che dunque devono essere documentate mediante fattura, indipendentemente dalla richiesta del cliente.

La normativa detta le regole

Tale previsione è in linea con quando previsto dall’art. 36­bis del decreto IVA, secondo cui il contribuente che ne abbia data preventiva comunicazione all’ufficio è dispensato dagli obblighi di fatturazione e registrazione relativi ad alcune operazioni esenti da imposta, fermi restando gli altri obblighi stabiliti dal decreto, compreso quello di rilasciare la fattura quando sia richiesta dal cliente.

Come confermato anche dalla circolare 15/1993, per le prestazioni sanitarie sopra descritte non è permesso fruire dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione e per le stesse, pertanto, c’è l’obbligo di emissione della fattura, indipendentemente dal fatto se il cliente la richieda o meno.

Diverso è per le farmacie

Un altro documento di prassi, la risoluzione 60/E del 2017, ha chiarito che la possibilità di utilizzo dello scontrino parlante da parte delle farmacie per la certificazione dei medicinali ceduti identifica puntualmente  il tipo di prestazioni eseguibili nella farmacia (D.lgs. 153/2009), sottolineando inoltre la circostanza  che i soggetti abilitati all’esercizio della professione sanitaria che rendono le prestazioni per conto della farmacia nei suoi locali, emettono comunque una fattura nei confronti di quest’ultima, sempre in base a quanto previsto dalle disposizioni prima richiamate. Nel caso oggetto di interpello, invece, le prestazioni sanitarie sono rese direttamente dal laboratorio di analisi cliniche e, di conseguenza, devono essere dallo stesso documentate mediante fattura. Per queste ragioni, nella risposta 275/2023 l’Agenzia delle entrate considera non condivisibile la soluzione prospettata dalla società istante.

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