SENTENZE

Ai giudici tributari deve essere riconosciuta la tassazione separata degli arretrati

Tassazione separata degli arretrati relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014 – Corte Costituzionale sentenza n. 142/2014 – Rimborsi fiscali per gli anni dal 2011 al 2014

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, con una importante sentenza del13 luglio 2016, la n. 1732, ha riconosciuto a un giudice tributario di Lecce la tassazione separata degli arretrati relativi agli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 142/2014. La sentenza in oggetto potrebbe avere delle ricadute significative in quanto rappresenterà un importante precedente per tutti i giudici tributari italiani che decideranno di chiedere – e
ottenere – i rimborsi fiscali per gli anni, appunto, dal 2011 al 2014, anche considerato il fatto che lo stesso Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia non riteneva corretta l’applicabilità del regime della tassazione separata.

Ricordiamo, al riguardo, che la pronunzia costituzionale dichiarava che i  compensi riferibili ad anni precedenti corrisposti ai giudici dovevano essere soggetti a tassazione separata. È quindi da considerarsi illegittima la norma che prevede la tassazione ordinaria per i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie entro il periodo di imposta successivo; inoltre, i giudici costituzionali ricordavano, in particolare, che l’illegittimità dell’art. 39, comma 5, del Decreto legge n. 98/2011, era in contrasto con gli articoli 3 e 53 sul principio costituzionale della capacità contributiva.

Per la Consulta erano fondate le censure di irragionevolezza e contraddittorietà sollevate nei confronti del citato art. 39, Dl n. 98/2011 che, di fatto, ha riprodotto per la sola categoria dei giudici tributari la regola del cumulo. Questa disparità di trattamento contrasta sia con il principio di eguaglianza, sia con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 della Costituzione, atteso che l’effetto pregiudizievole della norma nei confronti di una sola categoria di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente non trova alcuna giustificazione obiettiva nella situazione dei loro percettori.

La sentenza in epigrafe è quindi anche oggi relativa al giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 39, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Lecce per una lite tra un giudice tributario e l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Lecce. La circostanza che un giudice tributario si rivolga alla Giustizia Tributaria per vedersi riconosciuto un diritto respinto dall’Agenzia delle Entrate potrebbe risultare quantomeno singolare, ma lo stesso, deducendo l’illegittima applicazione dell’art. 39, comma 5, Dl n.98/2011 anche a emolumenti arretrati e l’illegittimità costituzionale della norma per contrasto con gli articoli 3 e 53 della Costituzione, aveva chiesto all’Agenzia il rimborso di quanto indebitamente trattenuto, presentando anche il reclamo in mediazione contro il diniego dell’ufficio, chiedendo l’annullamento del provvedimento e che fosse dichiarato l’obbligo dell’Agenzia di assoggettare gli emolumenti relativi al 2011 a tassazione separata con applicazione dell’aliquota media e conseguente condanna al rimborso di quanto trattenuto in eccesso.

Scrivono al riguardo i giudici salentini: “…Il carattere di fisiologicità dedotto dall’Amministrazione Finanziaria, inerente ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti dovuti al D.B. per gli anni d’imposta: 2011, in relazione ai versamenti effettuati per mezzo dei decreti nrr. 17810 e 18634: 2012 per i versamenti effettuati in forza dei decreti nrr. 1 e 7955: 2013 per i versamenti effettuati in forza del decreto nr. 4094: 2014 per i versamenti effettuati per il quarto trimestre 2013 in data 18.2.2015, non può rivestire carattere giuridicamente rilevante ai fini della non applicazione dell’aliquota media di tassazione. Per questi compensi professionali sussiste regime di tassazione separata ex art. 17 DPR 917 del 1986, ed in aggiunta a ciò il ritardo nei versamenti non è attribuibile alla condotta colpevole del D.B. Il legislatore, facendo ricadere tutti i compensi indicati all’art. 17, comma I, lett. b) del T.U.I.R. nel regime di tassazione separata, non si è pronunciato in merito alla causa del ritardo, non attribuendo quindi al ritardo fisiologico della P.A. nel corrispondere gli emolumenti, natura di causa di esclusione dal regime di tassazione separata. Per le imposte sui redditi il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime di applicazione dell’aliquota media per i compensi versati in ritardo, includendo perciò tutte le ‘altre cause indipendenti dalla volontà delle parti.’ La norma va così interpretata, tenendo anche in debita considerazione quanto ha disposto consolidato orientamento del Supremo Collegio di Cassazione (sent. n. 18067/2002), secondo cui: ‘la disciplina della tassazione separata, di cui all’art. 16 T.U.I.R., trova applicazione in relazione a tutti gli emolumenti arretrati senza che incida in alcun modo la causa del ritardo’, ed altrettanto incontrastata giurisprudenza di merito (C.T.R. Lombardia, Milano sent. n. 1528/2015) che ha previsto che: ‘dalla natura delle norme il legislatore considera emolumenti arretrati tutti quelli relativi ad anni precedenti erogati in anni successivi sia per effetto di leggi sia per altre cause non indicate, le quali non debbano essere dipendenti dalla volontà delle parti. Sicché il legislatore, attribuendo rilevanza ad altre cause, ha inteso allargare e non restringere la fattispecie degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti’”.

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Commissione Tributaria Provinciale di Lecce

Sentenza n. 1732 del 13 luglio 2016

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato il 19.6.2015, D.B.F. impugnava il silenzio rifiuto opposto nei suoi confronti dalla Direzione Provinciale di Lecce della Agenzia delle Entrate in merito all’istanza di rimborso del tributo I.R.P.E.F. per gli anni d’imposta 2011, 2012, 2013, 2014 per un totale di Euro 3.515,82.

Fissata l’udienza di trattazione, si costituiva l’Amministrazione convenuta contrastando la domanda e chiedendone il rigetto. All’odierna udienza di discussione di causa veniva decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

Parte ricorrente, giudice presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, lamentava di essere stato fatto ingiustamente oggetto di regime ordinario di tassazione I.R.P.E.F. sugli emolumenti da lui percepiti e derivanti dal suo ruolo di giudice tributario, per gli Anni d’imposta dal 2011 al 2014, ai sensi dell’art. 39, comma V del D.L. 98/2011, norma già dichiarata costituzionalmente illegittima per contrarietà agli artt. 3 e 53 Cost. (Sent. C. Cost. n. 142/2014).

Il ricorso del Sig. D.B. va parzialmente accolto.

In via preliminare, occorre evidenziare quanto previsto dall’art. 17, comma 1, lettera b) del D.P.R. n. 917 del 22 Dicembre 1986 (T.U.I.R.). Tale norma dispone che sono soggetti a tassazione separata i redditi “derivanti dagli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell’art. 47 (N.d.R.: oggi art. 50), ed al comma 2 dell’art. 46 (N.d.R.: oggi art. 48). Assimilati ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi del rinvio indiretto posto da tale disposizione normativa all’art. 50 T.U.I.R. , sono cioè da considerarsi anche quelli derivanti dai compensi corrisposti ai membri delle Commissioni Tributarie, ai Giudici di Pace ed agli Esperti del Tribunale di Sorveglianza (art. 50, comma I, lettera f)).

Il Sig. D.B. svolgendo, dunque, la professione di Giudice Tributario presso la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ed avendo ricevuto parte delle somme dedotte nella causa di cui in intestazione in ritardo, è suscettibile di tassazione separata per le somme corrispostegli dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data eccedente quella prevista dal principio di cassa allargata (il 12 Gennaio di ogni anno di Imposta).

Ai fini della più corretta risoluzione giudiziale della controversia, occorre stabilire se vi sia stato ritardo nella corresponsione al D.B. dei compensi dovutigli e, se ritardo vi sia stato, se si sia trattato di un ritardo irrilevante ai fini della tassazione separata (versamenti effettuati entro il 12 Gennaio dell’anno di imposta successivo) o di un ritardo indipendente dalla volontà delle parti, ritardo cioè idoneo alla conseguente tassazione separata degli emolumenti così percepiti.

Secondo quanto prodotto in atti dalle parti in causa, i versamenti effettuati al D.B. dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stati effettuati rispettivamente, per l’Anno di Imposta 2011 nelle date: 7.11.2012 (Decr. n. 17810); 20.11.2012 (Decr. n. 18634); 2.5.2011 (Decr. n. 7490); 18.11.2011 (Decr. n. 18721).

Per l’Anno d’imposta 2012 i versamenti sono stati effettuali nelle date: 26.7.2012 (Decr. n. 12804); 24.10.2012 (Decr. n. 17250); 16.5.2013 (Decr. n. 7955); 21.5.2013 (Decr. n. 1).

Per l’Anno di Imposta 2013 i versamenti sono stati effettuati nelle date: 23.7.2013 (Decr. n. 11976); 12.11.2013 (Decr. n. 16902); 11.3.2014 (Decr. n. 4094).

Per l’Anno di Imposta 2014 i versamenti sono stati effettuati nelle date: 8.9.2014 (Decr. n. 7528); 11.11.2014 (Decr. n. 9510); 18.2.2015.

Per l’Anno di Imposta 2011, il Sig. D.B. va, dunque, considerato suscettibile di regime ordinario di tassazione sui redditi delle Persone Fisiche, in relazione agli emolumenti ricevuti il 2.5.2011 (tramite il decreto n. 7490) ed il 18.11.2011 (decreto n. 18721) entrambi inerenti alla mansione di Giudice Tributario svolta nel primo semestre del 2011. Analogo regime è da applicarsi alle somme percepite, per l’Anno di Imposta 2012, in data 26.7.2012 (decreto n. 12804) e in data 24.10.2012 (decreto n. 17250) per il primo semestre e il terzo trimestre 2012. Stesso regime applicasi per le somme dal ricorrente ricevute, per l’Anno d’imposta 2013, in data 23.7.2013 (decreto n. 11976) e il data 12.11.2013 (decreto n. 16902) per il primo semestre e per il terzo trimestre 2013 e, per l’anno d’imposta 2014, nelle date dell‘8.9.2014 (decreto n. 7528) e dell’ 11.11.2014 (decreto n. 9510) per il primo semestre e terzo trimestre del 2014. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha corrisposto le somme dovute al D.B. per gli indicati periodi, nel corso degli Anni di Imposta correnti al momento del versamento delle somme. Per i versamenti indicati, dunque, non sussiste ritardo rilevante ai sensi dell’applicazione del maggiormente favorevole regime di tassazione separata. Per le somme non menzionate va applicato il regime di tassazione separata ai sensi dell’art. 17 D.P.R. n. 917 del 1986.

Il carattere di fisiologicità dedotto dall’Amministrazione Finanziaria, inerente ai ritardi nella corresponsione degli emolumenti dovuti al D.B. per gli anni d’imposta: 2011, in relazione ai versamenti effettuati per mezzo dei decreti nrr. 17810 e 18634: 2012 per i versamenti effettuati in forza dei decreti nrr. 1 e 7955: 2013 per i versamenti effettuati in forza del decreto nr. 4094: 2014 per I versamenti effettuati per il quarto trimestre 2013 in data 18.2.2015. non può rivestire carattere giuridicamente rilevante ai fini della non applicazione dell’aliquota media di tassazione.

Per questi compensi professionali sussiste regime di tassazione separata ex art. 17 D.P.R. 917 del 1986, ed in aggiunta a ciò il ritardo nei versamenti non è attribuibile alla condotta colpevole del D.B. Il legislatore, facendo ricadere tutti i compensi indicati all’art. 17, comma I, lett. b) del T.U.I.R. nel regime di tassazione separata, non si è pronunciato in merito alla causa del ritardo, non attribuendo quindi al ritardo fisiologico della P.A. nel corrispondere gli emolumenti, natura di causa di esclusione dal regime di tassazione separata. Per le imposte sui redditi il legislatore ha inteso ricomprendere nel regime di applicazione dell’aliquota media per i compensi versati in ritardo, includendo perciò tutte le “altre cause indipendenti dalla volontà delle parti.”

La norma va così interpretata, tenendo anche in debita considerazione quanto ha disposto consolidato orientamento del Supremo Collegio di Cassazione (sent. n. 18067/2002), secondo cui: “/a disciplina della tassazione separata, di cui all’art. 16 T.U.I.R., trova applicazione in relazione a tutti gli emolumenti arretrati senza che incida in alcun modo la causa del ritardo”, ed altrettanto incontrastata giurisprudenza di merito (C.T.R. Lombardia, Milano sent. n. 1528/2015) che ha previsto che: “dalla natura delle norme il legislatore considera emolumenti arretrati tutti quelli relativi ad anni precedenti erogati in anni successivi sia per effetto dì leggi sia per altre cause non indicate, le quali non debbano essere dipendenti dalla volontà delle parti. Sicché il legislatore, attribuendo rilevanza ad altre cause, ha inteso allargare e non restringere la fattispecie degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

Sussistono, per la complessità della vicenda, giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il ricorso relativamente ai decreti n. 17810 e 18634, per l’anno d’imposta 2011, n. 1 e 7955, per l’anno d’imposta 2012, n. 4094 per l’anno di imposta 2013 e per il quarto trimestre del 2013 per l’anno di imposta 2014. Rigetta per il resto. Spese compensate.

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