ECONOMIA FISCALITA

Agevolazioni prima casa per il magazzino da acquistare e destinare a pertinenza

E’ possibile applicare la tassazione agevolata prevista per l’abitazione principale in caso di acquisto di un locale da destinare successivamente a essere qualificato come pertinenza della stessa?

Questo è il quesito esposto con interpello, che ha generato la risposta n. 362 del 30 agosto 2019.

Nello specifico, un notaio rappresenta che due signori, entrambi residenti nel Principato di Monaco, intendono acquistare un locale a uso magazzino accatastato in categoria C/2 con una superficie catastale 138 mq, che si trova a Genova, da destinare a pertinenza dell’appartamento del quale sono proprietari nel capoluogo ligure, categoria A/1, che hanno acquistato nel 2010.

Per la compravendita dell’immobile i due hanno beneficiato delle agevolazioni in questione, previste dall’articolo 1, nota II bis, Tariffa, Parte 1, del DPR 131/1986, poiché alla data di stipula dell’atto la classificazione dell’immobile in categoria A/1 non precludeva la fruizione del bonus.

Il notaio precisa, inoltre, che in precedenza i signori non hanno destinato alcuna unità immobiliare a pertinenza dell’appartamento in questione e pertanto chiede di sapere se l’acquisto del magazzino potrà essere assoggettato alla tassazione agevolata prevista dalle norme vigenti per gli immobili  destinati a essere utilizzati come pertinenza della prima casa.

Nella soluzione prospettata, l’interpellante ritiene possibile l’applicazione della tassazione agevolata proprio in base all’interpretazione letterale della norma, secondo la quale il locale di categoria C2 può essere considerato pertinenza di un altro immobile a uso abitativo, nel caso che per il suo acquisto si sia fruito delle agevolazioni.

A sostegno della propria tesi afferma che, poiché la normativa intervenuta con l’art. 10 del D.lgs. 23/2011 non ha inciso sugli acquisti precedenti, ritiene che il futuro acquisto della pertinenza possa automaticamente “allacciarsi”, per l’aliquota impositiva, alla casa di abitazione che è stata oggetto dell’acquisto agevolato.

Il riferimento alla Costituzione

Ai sensi dell’articolo 817 del codice civile, “Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima”.

Le agevolazioni in questione spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze  dell’immobile destinato ad abitazione, tra le quali sono comprese, limitatamente a una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato.

Nella Risposta 362/2019 le Entrate sostengono che tale misura evidenzia la volontà di agevolare l’acquisto, anche con un atto separato e in una data successiva, di immobili che per le loro particolari caratteristiche possano qualificarsi come pertinenze.

Al riguardo viene poi citata la circolare 7 giugno 2010/E, n. 31, nella quale è stato precisato che la normativa di riferimento e la prassi correlata richiedono, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste per la prima casa alle pertinenze, “che queste ultime accedano ad un’abitazione acquisita fruendo dei medesimi benefici”.

In proposito, il regime impositivo relativo all’acquisto dell’abitazione principale è fondamentale per stabilire quello da applicare alla relativa pertinenza, anche se acquistata successivamente.

L’Agenzia evidenzia che è stato più volte affermato nella prassi che l’obiettivo della previsione del regime di favore può essere identificato nella volontà di agevolare l’acquisto dell’abitazione non di lusso e delle sue pertinenze, “in ossequio ai principi sanciti dall’art. 47, comma II, della Costituzione secondo cui la Repubblica favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione”.

Via libera alla tassazione agevolata Per queste ragioni, e alla luce della prassi consolidata, l’Amministrazione finanziaria ritiene condivisibile la soluzione prospettata dal notaio, per cui nel caso in esame è possibile applicare l’imposta di registro con l’aliquota agevolata del 2% (come previsto dall’articolo 1, della Tariffa, Parte I del TUR) per l’acquisto del locale a uso magazzino identificato nella categoria catastale C/2

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