FISCALITA

Agevolazioni prima casa e acquisto di una seconda pertinenza

Con un’istanza di interpello è stato esposto un quesito riguardante l’atto di acquisto di un’ulteriore autorimessa, attigua a quella che è già di proprietà, e l’eventuale fruizione dell’agevolazione prevista per la casa di abitazione.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate è contenuto nella Risposta n. 66 del 20 febbraio 2020.

Il caso è presentato da un contribuente che riferisce di essere l’unico proprietario di due immobili, uno ad uso abitativo, categoria A/2 e l’altro, categoria C/6, è un’unità immobiliare a uso autorimessa. Entrambi sono stati acquistati usufruendo dei benefici fiscali previsti dall’art. 1, nota 2-bis della Tariffa – parte prima – allegata al DPR 131/1986 (TUR).

A fronte di ciò, poiché l’istante ha deciso di acquistare un altro immobile ad uso autorimessa, categoria catastale C/6, che risulta contiguo e confinante a quello del quale è già in possesso per poi procedere alla fusione dei due immobili con la stessa categoria catastale, chiede di sapere se per il nuovo acquisto può fruire una seconda volta delle agevolazioni fiscali in questione.

La soluzione prospettata dall’interessato

Il signore richiama la normativa fiscale sopra citata, in base alla quale le agevolazioni competono anche per l’acquisto delle pertinenze dell’immobile, limitatamente a una per ciascuna categoria, e su questa base sostiene che, pur avendo già fruito del beneficio per l’acquisto di un immobile della stessa categoria catastale di quello che intende comprare, può di nuovo avvalersi degli sconti in questione e procedere a fondere in un’unica unità immobiliare le due autorimesse.

A ulteriore sostegno della propria tesi cita inoltre la risoluzione 154/E del 2017, nella quale l’Amministrazione finanziaria afferma che si può fruire delle agevolazioni prima casa anche in caso di acquisto di un nuovo immobile a condizione che si provveda alla fusione delle unità immobiliari e che l’abitazione risultante da tale unione non rientri nelle categorie A/1, A/8 o A/9.

La risposta negativa delle Entrate

Nella risposta 66 del 2020 l’Agenzia sottolinea che l’art. 1, comma 1, della Tariffa – parte prima- allegata al TUR, prevede l’applicazione dell’imposta di registro, tra l’altro, per gli “Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere” e stabilisce che “Se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis”, l’imposta si applica con l’aliquota del 2%.

Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo della Tariffa prevede che:

– “Le agevolazioni di cui al comma 1 spettano per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobile”;

– “Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato”.

In proposito, come peraltro precisato con la circolare 19/E del 2001, nel caso in cui l’oggetto dell’atto di acquisto sia una pertinenza della casa di abitazione acquistata utilizzando i benefici tributari previsti per la prima casa e la pertinenza stessa sia classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, l’agevolazione compete limitatamente a una sola pertinenza per ciascuna categoria.

La stessa indicazione è contenuta – e quindi ribadita – anche nella circolare 38/E del 2005 e nella risoluzione 139/E del 2007: nei due documenti di prassi, in riferimento alle pertinenze concernenti immobili classificati o classificabili nelle citate categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che siano destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, si afferma che le stesse sono comprese nell’agevolazione prima casa “…limitatamente ad una per ciascuna categoria…”, come previsto dal citato comma 3.

Nessuna agevolazione per la fusione delle due autorimesse

Tale indicazione, si legge nella Risposta 66, limita la portata dell’agevolazione con riferimento a specifiche categorie catastali relative alle pertinenze, evidenziando che la norma ha di fatto applicato un vincolo di natura oggettiva al godimento del beneficio tributario in questione.

In questo senso, limitando l’ambito oggettivo delle pertinenze immobiliari si è voluto evitare che il beneficio potesse essere nuovamente applicato in occasione di un altro acquisto di pertinenza classificata con la stessa categoria catastale di un’altra già comprata avvalendosi dell’agevolazione prima casa.

In proposito va considerato che la verifica dell’esistenza dei requisiti previsti deve essere effettuata, in assenza di norme che prevedano diversamente, in sede di stipula dell’atto di acquisto e, nel caso oggetto di interpello, al momento dell’acquisto il contribuente non è in possesso dei requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione, visto che li aveva già utilizzati con l’acquisto della prima unità immobiliare classificata C/6.

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