FISCALITA LAVORO

Agevolazioni per gli impatriati, ci sono modifiche e novità

Il  decreto legislativo n. 209/2023 sulla fiscalità internazionale per l’attuazione della delega  fiscale ha introdotto delle modifiche al  regime di tassazione agevolata per i lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (impatriati). Questo regime di tassazione agevolata temporaneo, del quale possono fruire le persone fisiche che trasferiscono la residenza in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024, prevede che i redditi di lavoro

dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di arti e professioni prodotti in Italia entro la soglia annua di 600.000 euro, concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura pari al 50% del loro ammontare (prima era del 70%).

I beneficiari

La tassazione agevolata è applicabile al verificarsi delle seguenti condizioni:

– i lavoratori si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno 4 anni;

– i lavoratori non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento (prima erano 2);

– l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;

– i lavoratori sono in possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione definiti dalle norme di riferimento (decreti legislativi 108/2012 e 206/2007, circolare 17/E/2017).

Il beneficio fiscale spetta ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) e a quelli non  iscritti all’AIRE purché siano stati fiscalmente residenti in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nel periodo di 3 anni sopra indicato.

Riguardo alla condizione di non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 3 periodi d’imposta precedenti il trasferimento, se il contribuente lavora in Italia per una società presso la quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento (ad esempio, lavoro in smart working con datore di lavoro non residente), oppure per una società appartenente allo stesso gruppo multinazionale del datore di lavoro estero, il requisito minimo di permanenza all’estero diventa:

1) di 6 periodi d’imposta, se non è stato prima impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di uno appartenente al suo stesso gruppo;

2) di 7 periodi d’imposta, se prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto o di uno appartenente al suo stesso gruppo.

Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le società tra le quali sussiste un rapporto di controllo diretto o indiretto e quelle sottoposte al comune controllo diretto o indiretto da parte di un altro soggetto.

Quando si applica

Il regime agevolato si applica a partire dal periodo d’imposta in cui c’è stato il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei 4 successivi: se la residenza fiscale in Italia non è mantenuta per almeno 4 anni si decade dai benefici e vengono recuperate le imposte non versate, applicando i relativi interessi. Per i soggetti che trasferiscono la propria residenza anagrafica nel corso del 2024, il regime per i lavoratori impatriati si applica per ulteriori 3 periodi d’imposta se il contribuente è diventato proprietario di un immobile residenziale adibito ad abitazione principale in Italia: la proprietà deve essere acquisita entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento.

Figli minorenni

Un ulteriore trattamento di favore è destinato ai lavoratori con figli minorenni, nel qual caso i redditi conseguiti concorrono alla formazione del reddito complessivo per il 40% del loro ammontare (anziché per il 50%):

– se il lavoratore si trasferisce in Italia con un figlio minore;

– se nasce un figlio o si adotta un minore durante il periodo di fruizione del regime in questione. In questo caso l’agevolazione decorre dal periodo d’imposta in corso al momento della nascita o dell’adozione e per il tempo residuo di godibilità. La detassazione del 60% si applica se il figlio minore o il minore adottato è residente in Italia durante il periodo di fruizione dell’agevolazione.

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