ECONOMIA FISCALITA

Affitto e universitari fuori sede, ecco quando la sede è disagiata

In materia di affitti agli studenti universitari la norma originaria (art. 15, comma 1, lett. i-sexies del TUIR) prevedeva la detrazione del 19% dei canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati (o rinnovati) ai sensi della legge 431/1998 dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza, distante almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per immobili nello stesso Comune in cui ha sede l’università o in Comuni limitrofi, per un importo non superiore a 2.633 euro.

La Legge di bilancio 2018 (n. 205/2017), all’art. 1, comma 23, lettera b), ha previsto che per i soli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si considera rispettato anche all’interno della stessa provincia e viene ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate: ciò equivale a dire che quelle attuali sono condizioni più favorevoli nel caso in cui il Comune di residenza dello studente sia ubicato in una zona montana o disagiata.

 

Quando il problema è la durata del viaggio

La richiesta di chiarimenti sulla detrazione per canoni di locazione degli studenti universitari è presentata da un contribuente che dichiara di avere una figlia residente a Novara, iscritta al quarto anno di medicina presso l’Università di Pavia, che già dal primo anno del corso di studi non ha potuto viaggiare come pendolare perché Pavia, pur essendo distante circa 71 km da Novara, può essere raggiunta con il treno solo tramite Milano o Mortara, con un viaggio di circa un’ora e quaranta minuti.

Alla base dell’istanza le modifiche apportate ai presupposti che danno diritto alla detrazione dei canoni degli studenti universitari, che prevedono, ferme restando le altre condizioni, il diritto al beneficio fiscale per i canoni di locazione in caso di università ubicate in Italia, in un Comune diverso da quello di residenza, anche se nella stessa provincia, distante da quest’ultimo almeno 50 km, se gli studenti sono residenti in zone montane o disagiate.

Ecco il motivo per cui l’istante chiede di sapere se il Comune di Novara possa rientrare nell’ambito di queste zone, limitatamente alle condizioni di trasporto o viaggio verso un altro Comune oggetto di permanenza temporanea per motivi di studio da parte di studenti regolarmente iscritti a corsi di laurea.

Nello specifico il contribuente evidenzia come il Comune di Novara sia ben collegato alle sedi universitarie di Torino e Milano ma non con la città di Pavia, sostenendo che anche se Novara non si trova in una zona montana, è “certamente disagiata per le condizioni di viaggio verso la città di Pavia”.

Poiché a suo avviso non è possibile redigere un elenco dei Comuni disagiati perché Novara, pur risultando ben collegata alle sedi universitarie di Torino e Milano ma non lo è allo stesso modo rispetto alla città di Pavia, dovrebbe considerarsi disagiata solo rispetto a questa città, perché altre sedi rientrerebbero comunque nel requisito dei 100 km previsto dalla norma. Sempre secondo l’istante, quindi, l’accesso alla detrazione dovrebbe essere consentito al destinatario che sia in possesso della documentazione attestante il disagio reale nel raggiungere la sede universitaria: in alternativa, oltre al parametro della distanza in chilometri potrebbe essere considerato anche quello del tempo percorso per raggiungere la città dove si studia.

 

I requisiti per valutare l’effettivo disagio

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 19 del 2 ottobre, ritiene che nel caso prospettato nell’istanza non si configuri una situazione di disagio, considerato che la città di Novara non si trova:

– in una zona montana, considerato che in assenza di una esplicita definizione presente nella norma fiscale e in assenza di un riferimento a specifiche disposizioni che la delineano specificamente, per individuare i Comuni montani fa fede l’elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993 (“Imposta comunale sugli immobili (ICI). D.lgs. 504/1992 – Terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984/1977);

– in una zona disagiata, poiché risultano percorribili diverse vie di comunicazione, anche ferroviarie e stradali, che collegano Novara ad altri Comuni.

Quest’ultima circostanza, peraltro, è attestata anche nell’istanza, dove il contribuente precisa che il Comune di Novara è ben collegato ad alcune sedi universitarie diverse da Pavia. La disposizione citata, infatti, per la valutazione del disagio non fa riferimento al Comune della sede universitaria ma al Comune di residenza dello studente e la situazione di disagio deve essere valutata in base a parametri oggettivi riferibili, appunto, al Comune di residenza.

Quindi, considerando che il Comune di Novara non rientra fra i Comuni montani e non può essere qualificato come disagiato, l’Agenzia ritiene che il contribuente non possa fruire del bonus IRPEF secondo le novità introdotte dall’ultima Legge di bilancio.

Allo stesso tempo, però, poiché la corretta qualificazione dei Comuni montani o disagiati comporta valutazioni tecniche non di competenza dell’Amministrazione finanziaria, la stessa ha presentato un’apposita richiesta di parere rimandando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il compito di fornire ulteriori chiarimenti, specificando che se dalla risposta del Mit dovesse risultare una diversa qualificazione dei Comuni montani o disagiati, che individui in maniera più chiara i relativi criteri e requisiti, saranno le Entrate a comunicarne l’esito al contribuente.

 

 

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