FISCALITA LAVORO

Affitto d’azienda, cessione del credito e limite temporale

Per limitare gli effetti negativi derivanti dalle misure connesse all’emergenza epidemiologica, agli esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto un credito d’imposta commisurato all’importo mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale,

commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo (art. 28 del Dl 34/2020, il decreto rilancio, poi modificato dal Dl 73/2021).

Questo credito è:

– utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, dopo l’avvenuto pagamento dei canoni;

– soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato” (comunicazione della Commissione europea 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final, e successive modifiche).

L’aumento del limite da 800.000 a 1,8 milioni

Al riguardo, con una modifica del Quadro Ue del 28 gennaio 2021, il limite di aiuti compatibili con il mercato interno è aumentato da 800.000 a 1,8 milioni di euro per ciascuna impresa; inoltre, il decreto sostegni (Dl 41/2021) ha chiarito che un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica, mentre le imprese prive di relazioni tra di loro, eccetto il legame diretto con lo stesso organismo pubblico, non sono considerate collegate: in questo modo si è voluto tener conto della situazione specifica delle imprese controllate dallo stesso organismo pubblico, ma che hanno un potere decisionale indipendente.

Rispetto al citato aumento del limite, la Commissione Ue ha precisato che a seconda della data di concessione dell’aiuto – prima o a partire dal 28 gennaio 2021 – il valore complessivo per ciascuna impresa non deve superare, rispettivamente, 800.000 euro per aiuti concessi prima del 28 gennaio o 1,8 milioni di euro per aiuti concessi a partire da tale data.

Cessione del credito d’imposta

Il 14 ottobre 2020 un’azienda ha acquistato, da un’altra azienda dello stesso gruppo, il credito d’imposta previsto dall’art. 28 del Dl 34/2020. 

La società interpellante, sulla base dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2020, ma resa nota solo il successivo 27 ottobre, si è limitata a compensare solo una parte del credito acquistato, per evitare, in caso contrario, di superare la soglia di 800.000 euro prevista per l’intero gruppo di imprese.

Con l’istanza di interpello presentata chiede, quindi, di poter compensare nell’anno 2021 la parte di credito non fruito e ritiene di poterlo fare presentando un modello F24 con saldo zero, recante l’indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate, e versando la sanzione per la tardiva presentazione.

L’Agenzia delle entrate respinge la richiesta

La soluzione prospettata dalla società non è condivisa dalle Entrate, si legge nella risposta n. 797 del 1° dicembre.

Intanto, perché l’aiuto in questione risulta concesso prima del 28 gennaio 2021 e, di conseguenza, deve rispettare il limite inizialmente previsto di 800.000 euro. Inoltre, quando il credito introdotto dal decreto rilancio viene ceduto, i cessionari possono utilizzarlo anche in compensazione, come stabilito dall’art. 122 dello stesso Dl 34/2020: il credito d’imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e la quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.

Il principio viene ribadito nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 250739 del 1° luglio 2020, dove è chiarito che, proprio ai sensi del citato art. 122, comma 3, la quota dei crediti d’imposta ceduti non utilizzata entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso oppure ulteriormente ceduta; in alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. In maniera analoga si esprime l’Amministrazione finanziaria nella circolare 14/E del 6 giugno 2020. Dunque, alla società restava una sola opportunità: a fronte della impossibilità di fruire interamente del credito acquistato, avrebbe potuto cederne la parte non compensata entro il 31 dicembre 2020, non potendolo utilizzarla direttamente o cedere il credito stesso negli anni successivi.

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