ECONOMIA FISCALITA LAVORO

Affitto d’azienda, cessione del bonus e compensazione

Il DL 34/2020, modificato dal decreto legge 73/2021, riconosce agli esercenti attività d’impresa, arte o professione un credito d’imposta comparato all’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività, che può essere:

• utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è sostenuta o in compensazione, dopo l’avvenuto pagamento dei canoni;

• soggetto al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final in materia di aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza pandemica;

Il citato DL 34/2020 prevede, inoltre, che fino al 31 dicembre 2021 i beneficiari di taluni crediti d’imposta possono, al posto dell’utilizzo diretto, scegliere di cederli anche parzialmente ad altri soggetti; i cessionari utilizzano il credito ceduto anche in compensazione, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso. Queste disposizioni sono state ribadite nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 250739/2020 e nella circolare 14/E del 6 giugno 2020.

Commissione Ue, aiuti di Stato e impresa unica

Con il DL 41/2021 state estese anche al credito di imposta le condizioni e i limiti previsti dalla Commissione europea per gli aiuti di Stato, che con la modifica del 28 gennaio 2021 ha aumentato la soglia di aiuti compatibili con il mercato interno da 800.000 a 1.800.000 euro per ciascuna impresa, da intendersi come insieme delle società appartenenti al medesimo gruppo “identificato nella sua accezione di singola unità economica dalla circolare del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio il 18 giugno 2020 e resa pubblica solo il 27 ottobre”. Lo stesso decreto 41 chiarisce, inoltre, che in base alla definizione di impresa unica ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 e n. 717/2014, un gruppo di imprese collegate deve essere considerato come un’impresa unica, mentre le imprese che non hanno relazioni tra di loro eccetto il loro legame diretto con lo stesso organismo pubblico non sono considerate come imprese collegate.

Il caso presentato

La società istante (Alfa) il 14 ottobre 2020 ha acquistato dalla società Beta – che fa parte del gruppo Gamma al quale appartiene anche l’istante – il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda previsto dal DL 34/2020. A seguito dei chiarimenti forniti con la circolare della Presidenza del Consiglio del 18 giugno 2020 resa nota il successivo 27 ottobre, l’interpellante si è limitata a compensare solo una parte del credito acquistato, per evitare di oltrepassare la soglia di 800.000 euro prevista per il gruppo. Alla luce dell’innalzamento di tale soglia, quindi, la società chiede di poter compensare nell’anno 2021 l’importo del credito non fruito.

Quale data rileva

Nella risposta 153 del 23 marzo 2022, l’Agenzia delle entrate evidenzia come è stato chiarito che, ai fini del rispetto dei diversi massimali, rileva la data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, definita dalla Commissione europea come:

– la data di approvazione della domanda di aiuto, se la concessione è subordinata a tale domanda e approvazione;

– la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta;

– la data di entrata in vigore della normativa di riferimento, negli altri casi.

Riguardo ai crediti d’imposta, la norma individua come “data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario”, alternativamente, la data di presentazione della dichiarazione dei redditi oppure la data di approvazione della compensazione. In proposito, con riferimento al contributo a fondo perduto in questione, nelle istruzioni per la compilazione dell’istanza relativa al contributo è chiarito che, «con riferimento ai crediti d’imposta, la data di concessione dell’aiuto è individuata dal contribuente tra le seguenti:

– la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 31/12/2021;

– la data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come: a) la data della maturazione; b) la data del rilascio della ricevuta attestante la presa in carico da parte delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente; c) la data di presentazione del modello F24.

Tale precisazione, che demanda alla scelta del contribuente l’individuazione della data in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, può essere estesa anche al credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda.

Il rispetto del massimale applicabile

Nello specifico dell’interpello presentato il rispetto del massimale applicabile ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato va valutato in capo all’impresa unica. Per tutto quanto sopra esposto, si ricava che l’aiuto può, a discrezione del beneficiario, considerarsi concesso:

– dal 19 marzo 2020 al 27 gennaio 2021, se si considera la data di approvazione della compensazione, e di conseguenza è soggetto al limite pregresso di 800.000 euro;

– dal 28 gennaio 2021 alla data del 31 dicembre 2021, se si considera la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, per cui è soggetto al nuovo limite di 1.800.000 euro.

In ogni caso, nell’ipotesi di cessione del credito invece dell’utilizzo diretto, resta in vigore quanto stabilito dal DL 34/2020, per cui la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi, il che impedisce al cessionario di beneficiare dell’aumento delle soglie di aiuto.

Nel caso prospettato la cessione risale al 14 ottobre 2020, quindi è impossibile per il cessionario compensare dopo il 31 dicembre 2020 la quota di credito acquistata e non utilizzata.

La rettifica dell’Agenzia A rettifica, infine, di quanto già affermato nella risposta n. 956-2118/2021, anche alla luce di quanto previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 dicembre 2021 – recante istruzioni per il rispetto dei limiti previsti per beneficiare degli aiuti di Stato – viene chiarito che la possibilità per il cessionario, disposta dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 1° luglio 2020, di cedere ulteriormente la parte di credito non compensata, è ammessa esclusivamente nell’ipotesi in cui si mantengano i requisiti che ne consentono l’utilizzo diretto al beneficiario originario, ovvero l’impresa unica) e, quindi, per la quota parte ancora fruibile nel rispetto della soglia prescritta dalla normativa in tema di aiuti di Stato. Non è infatti possibile cedere un credito d’imposta per l’importo eccedente il massimale applicabile ai sensi della disciplina europea, considerando che il massimale stesso non costituisce un limite alla compensazione del credito d’imposta ma un limite alla maturazione dell’aiuto.

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