FISCALITA IVA

Adempimento spontaneo per l’omessa presentazione delle liquidazioni periodiche IVA

La legge 190/2014 (art. 1, comma 636) prevede che un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate individua le modalità con le quali sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante strumenti informatici, le informazioni ricavate dal raffronto tra le

fatture elettroniche emesse, i corrispettivi memorizzati e trasmessi telematicamente o le comunicazioni delle transazioni transfrontaliere inviate dal contribuente e le liquidazioni periodiche IVA.

Il provvedimento n. 257775/2021 del 7 ottobre 2021 riporta l’elenco dei contribuenti destinatari delle comunicazioni inviate agli indirizzi di posta elettronica certificata: si tratta di coloro che non hanno ricevuto la comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (Lipe) per il trimestre di riferimento, sebbene risulti che abbiano emesso fatture nello stesso periodo, memorizzato e trasmesso corrispettivi o comunicato operazioni con l’estero. Gli elementi e le informazioni riportati nel provvedimento offrono al contribuente indicazioni utili a correggere eventuali errori o omissioni mediante il ravvedimento operoso.

Tale comportamento potrà essere adottato a prescindere dal fatto che la violazione sia già stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, delle quali i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento e il ricevimento di comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis, DPR 600/1973 e 54-bis, DPR 633/1972, e degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter, DPR 600/1973.

Nel provvedimento 257775 sono inoltre indicate le modalità per richiedere informazioni o comunicare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze da questa non conosciuti.

Alla Guardia di Finanza viene fornito l’elenco dei contribuenti per i quali non è pervenuta la comunicazione sulle liquidazioni periodiche IVA per il trimestre di riferimento, sebbene risultino nello stesso periodo fatture emesse o corrispettivi memorizzati e trasmessi.

I dati a disposizione del contribuente

Con le informazioni messe a disposizione dei soggetti passivi IVA, utili a valutare la correttezza dei dati in loro possesso, l’Agenzia mira a stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, permettendo così ai contribuenti di fornire elementi, fatti e circostanze sconosciuti all’Amministrazione finanziaria che possano giustificare la presunta anomalia.

Le informazioni rese disponibili sono: a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente; b) numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento; c) codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata; d) modalità attraverso le quali consultare i dettagli relativi all’anomalia riscontrata; e) l’invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza CIVIS, nel caso in cui il contribuente riscontri inesattezze nei dati delle fatture o dei corrispettivi in possesso dell’Agenzia o intenda comunque fornire elementi giustificativi della presunta anomalia.

La comunicazione e le relative informazioni sono comunque consultabili nel portale “Fatture e Corrispettivi”, nella sezione “Consultazione”, area “Fatture elettroniche e altri dati IVA”, dove è indicata una serie di dati, tra i quali: il numero dei documenti trasmessi e ricevuti dal contribuente per il trimestre di riferimento; i dati di dettaglio dei documenti emessi e ricevuti (tipo e numero di fattura, data di emissione, imponibile, aliquota IVA e imposta, natura dell’operazione, ecc.

Sono inoltre disponibili:

– i dati relativi al flusso di trasmissione, quali l’identificativo SdI/file, la data di invio e il numero della posizione del documento all’interno del file e la data di consegna della fattura;

– i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati e trasmessi telematicamente, numero documenti commerciali, tra i quali l’identificativo dell’invio telematico, l’imponibile, aliquota IVA e imposta, natura dell’operazione, i dati del pagamento, ecc.

Per comunicare, Pec e intermediari

Il contribuente, personalmente tramite Pec o ricorrendo agli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, può richiedere informazioni o segnalare alle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze che la stessa non conosce.

Come regolarizzare e fruire delle sanzioni ridotte

Una volta venuto a conoscenza degli elementi e delle informazioni forniti dall’Agenzia, i contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi avvalendosi del ravvedimento operoso e beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla data delle violazioni.

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