LEGGE

Adempimento collaborativo, vantaggi e adempimenti

Con il decreto legislativo n. 128/2015 è stato istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia delle Entrate e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di agire “in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”, con l’obiettivo dichiarato di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra Fisco e contribuenti, e inoltre “di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale”.

Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, si è detto, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, che deve essere in grado di assicurare: → una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità ai diversi settori dell’organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi fiscali; → efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali, il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali; → idonee procedure per rimediare a eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le opportune azioni correttive. Il citato sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale prevede l’invio, “con cadenza almeno annuale”, di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti, recante la descrizione, per gli adempimenti tributari, delle verifiche effettuate e dei risultati emersi, delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate e delle attività pianificate. Il contribuente che aderisce vien inserito nel relativo elenco pubblicato nel sito delle Entrate.

 

Quali vantaggi

Cominciamo col dire che il contribuente che aderisce al regime non è tenuto a prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.

L’adesione comporta la possibilità, per i contribuenti, di giungere con l’Agenzia delle Entrate a una comune valutazione delle situazioni esposte a generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di comunicazione “costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo”. Inoltre, il contribuente che si avvale del regime accede a una procedura abbreviata di interpello preventivo per l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti per i quali lo stesso presume rischi fiscali. L’Agenzia, entro 15 giorni dal ricevimento, verifica e conferma l’idoneità della domanda presentata e l’adeguatezza della documentazione allegata. Il termine per la risposta è comunque di 45 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione integrativa richiesta, anche se vengono effettuati accessi alla sede, concordandone i tempi, per acquisire elementi informativi utili. Il contribuente comunica all’Agenzia il comportamento effettivamente adottato, se non è conforme a quello oggetto della risposta ricevuta.

Per i rischi di natura fiscale comunicati “in modo tempestivo ed esauriente”, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali, se l’Agenzia non condivide la posizione dell’impresa, le sanzioni amministrative sono ridotte del50% e comunque non possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale, con la riscossione che viene sospesa fino alla definitività dell’accertamento. In caso di denuncia per reati fiscali, l’Agenzia comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo.

 

I doveri per le Entrate e per i contribuenti

Per l’Agenzia delle Entrate il regime implica una serie di doveri, tra i quali:

  • la valutazione “trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità del sistema di controllo adottato”;
  • la pubblicazione periodica nel sito istituzionale dell’elenco aggiornato di operazioni, strutture e schemi considerati di pianificazione fiscale aggressiva;
  • la promozione di relazioni con i contribuenti basate su trasparenza, collaborazione e correttezza;
  • l’adozione di apposite semplificazioni degli adempimenti conseguenti dagli elementi forniti dal contribuente nel contesto del regime.

Vediamo quali sono, invece, gli impegni che ricadono sui contribuenti:

  • l’istituzione e il mantenimento del sistema di rilevazione e controllo del rischio fiscale e l’attuazione delle modifiche eventualmente ritenute necessarie dall’Agenzia delle Entrate;
  • un comportamento collaborativo e trasparente, improntato a una comunicazione tempestiva ed esauriente all’Agenzia dei rischi di natura fiscale e delle operazioni che possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;
  • la risposta nel più breve tempo possibile alle richieste delle Entrate;
  • la promozione di una “cultura aziendale improntata a principi di onestà, correttezza e rispetto della normativa tributaria, assicurandone la completezza e l’affidabilità, nonché la conoscibilità a tutti i livelli aziendali.

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La procedura

I contribuenti che intendono aderire al regime di adempimento collaborativo inoltrano domanda in via telematica utilizzando l’apposito modello, disponibile sul sito istituzionale. Verificata la sussistenza dei requisiti richiesti, l’Agenzia comunica l’ammissione entro i successivi 120 giorni. Il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale viene trasmessa la richiesta di adesione e si intende tacitamente rinnovato se non viene espressamente comunicata dal contribuente “la volontà di non permanere nel regime di adempimento collaborativo”.

In fase di prima applicazione il regime è riservato ai contribuenti di maggiori dimensioni, con un volume di affari o ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano “presentato istanza di adesione al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui all’invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, dotati di un sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro”. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sono stabiliti i criteri in base ai quali possono essere progressivamente individuati altri contribuenti ammissibili al regime, che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese.

 

Il Provvedimento dell’Agenzia

L’art. 7, comma5, del D.L.vo n. 128/2015 recita che “Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono disciplinate le modalità di applicazione del regime di adempimento collaborativo”. E’ in questo contesto che va inserito il Provvedimento dello scorso 14 aprile, prot. n. 54237/2016, che contiene le “Disposizioni concernenti i requisiti di accesso al regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 e seguenti del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 128”.

Dunque, in fase di prima applicazione possono presentare domanda di adesione: a) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 10 miliardi di euro; b) i soggetti residenti e non residenti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro e che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto Pilota; c) le imprese che “intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, di cui all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, indipendentemente dal volume di affari o di ricavi”.

I requisiti relativi ai volumi di affari citati sono valutati in riferimento al valore più elevato tra i ricavi indicati, “secondo corretti principi contabili”, nel bilancio relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda e ai due esercizi anteriori e il volume di affari indicato nella dichiarazione ai fini dell’IVA relativa all’anno solare precedente e ai due anni solari anteriori. Nei casi in cui la domanda sia presentata dopo la chiusura del periodo di imposta e prima della scadenza dei termini di deposito del bilancio o di presentazione della dichiarazione ai fini IVA, tali requisiti vengono dichiarati dal contribuente e saranno oggetto di un riscontro successivo da parte dell’ufficio finanziario competente che ne valuterà l’ammissibilità per l’accesso al regime.

 

Non residenti

Per i soggetti non residenti i riscontri vengono effettuati in capo alla stabile organizzazione presente nel territorio dello Stato facendo riferimento, per i ricavi, a quanto indicato nel rendiconto economico e patrimoniale relativo all’esercizio precedente a quello in corso alla data di presentazione della domanda o ai due esercizi anteriori e per il volume di affari, a quanto indicato nella dichiarazione ai fini IVA relativa all’anno solare precedente o ai due anni solari anteriori.

Al fine di fornire all’Amministrazione finanziaria un sistema di controllo del rischio fiscale idoneo, i soggetti residenti e non residenti in possesso dei requisiti previsti, in sede di presentazione della domanda, possono chiedere l’ammissione al regime anche dell’impresa residente o non residente con stabile organizzazione nel territorio dello Stato che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, nel caso in cui tale inclusione sia ritenuta essenziale ai fini di una completa rappresentazione dei processi aziendali.

Per le stesse finalità è consentito l’accesso al regime ai soggetti che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro, se la domanda per il Progetto Pilota sia stata presentata dall’impresa del gruppo che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale, anche non in possesso dei requisiti dimensionali.

 

I requisiti essenziali del sistema di controllo

I soggetti richiedenti devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno, ferma restando l’autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi. Il sistema è considerato efficace quando è in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali, permettendole in tal modo di rispettare i doveri di trasparenza e collaborazione.

Il sistema deve garantire la promozione di una cultura aziendale basata su principi di onestà, correttezza e rispetto delle norme tributari. Per queste ragioni il sistema deve presentare i requisiti essenziali di seguito specificati:

Strategia fiscale. Deve includere una chiara e documentata strategia fiscale che evidenzi gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio dell’impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che si pone rispetto ai processi di gestione del rischio fiscale;

Ruoli e responsabilità. Deve inoltre garantire una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema deve anche esplicitare le responsabilità collegate ai ruoli rispetto ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali.

Procedure. Deve prevedere procedure atte allo svolgimento delle seguenti attività: 1. rilevazione del rischio e mappatura dei rischi fiscali associati ai processi aziendali; 2. misurazione del rischio e determinazione dell’entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi; 3. gestione e controllo del rischio e definizione e attuazione dell’azione o dell’insieme di azioni mirate a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi.

Monitoraggio. Il sistema deve prevedere efficaci procedure di monitoraggio che attraverso un ciclo di autoapprendimento permettano di individuare eventuali carenze o errori nel funzionamento dello stesso e la conseguente attivazione delle opportune azioni correttive.

Adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno. Il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l’impresa, comprese le modifiche della normativa fiscale.

Relazione agli organi di gestione. Deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l’invio di una relazione agli organi di gestione per l’esame e le valutazioni conseguenti, contenente gli esiti dell’esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

 

Presentazione della domanda e relativa documentazione

Con il Provvedimento è stato approvato il modello da utilizzare per la richiesta di adesione al regime. La domanda, redatta utilizzando il modello disponibile gratuitamente in formato elettronico nel sito www.agenziaentrate.gov.it, deve essere firmata e presentata alla Direzione Centrale Accertamento, esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata: per i soggetti non residenti la domanda di accesso può essere presentata alla casella di posta elettronica ordinaria indicata nelle istruzioni per la compilazione del modello.

Nell’istanza devono essere indicati:

– la denominazione dell’impresa, i dati identificativi del legale rappresentante, la sede legale o il domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, il codice fiscale o la partita IVA e l’indicazione dei recapiti, anche telematici, del domiciliatario per la procedura presso il quale si richiede di inoltrare le relative comunicazioni;

– la dichiarazione del possesso di uno dei requisiti soggettivi per l’accesso al regime;

– la dichiarazione del possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale;

– l’eventuale richiesta di ammissione al regime dell’impresa che svolge funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale;

– l’impegno a presentare la documentazione richiesta;

– la firma dell’istante o del legale rappresentante o del procuratore generale o speciale incaricato. In quest’ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell’istanza deve essere consegnata in originale all’ufficio competente.

La domanda di accesso deve essere corredata dalla seguente documentazione: descrizione dell’attività svolta; strategia fiscale; descrizione del sistema di controllo del rischio fiscale adottato e delle sue modalità di funzionamento; mappa dei processi aziendali; mappa dei rischi fiscali individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale dal momento della sua implementazione e dei controlli previsti.

La documentazione può essere presentata o integrata entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, insieme a ogni altro documento ritenuto utile, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’ufficio competente per la valutazione dei requisiti di ammissibilità, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

La mancata presentazione della documentazione, anche a seguito di richiesta da parte dell’ufficio competente per la valutazione dei requisiti, trascorsi 6 mesi dalla domanda di ammissione o dall’eventuale successiva richiesta, comporta la rinuncia alla procedura.

 

Verifica dei requisiti

L’ufficio competente per la valutazione dell’ammissibilità verifica i requisiti del sistema secondo criteri di comprensione del business, imparzialità, proporzionalità, trasparenza e reattività, proponendo eventualmente gli interventi ritenuti necessari ai fini dell’ammissione al regime.

I funzionar delle Entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi concordati, al fine di acquisire direttamente elementi informativi utili. Per ciascuna attività svolta in contraddittorio viene redatto processo verbale, una copia del quale è rilasciata all’istante.

Al termine dell’attività istruttoria l’ufficio competente per la valutazione dei requisiti comunica al contribuente, tramite posta elettronica certificata o, ove consentito, posta elettronica ordinaria, l’esito della verifica entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza o della documentazione e salvo l’eventuale sospensione dei termini. In caso di ammissione al regime, il contribuente viene inserito nell’elenco pubblicato nel sito dell’Agenzia.

Nell’ipotesi in cui, dopo l’ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio competente, l’Agenzia può emanare un provvedimento motivato di esclusione del contribuente dal regime. Ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione o permanenza nel regime, l’ufficio competente non tiene conto della perdita dei requisiti del volume di affari derivante da operazioni di aggregazione o disaggregazione aziendale infragruppo.

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