Adempimento collaborativo, le Entrate rispondono
Per combattere l’evasione fiscale il Fisco punta sulla compliance e un più intenso dialogo con il contribuente: con la circolare 38/E del 16/9/2016 l’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti e chiarisce i dubbi sul nuovo regime di adempimento collaborativo per imprese previsto dalla riforma fiscale, introdotto dal D.Lgs. 128/2015. Grazie al nuovo regime, le società dotate di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale possono consultare l’Agenzia su questioni che ritengono rilevanti prima degli adempimenti fiscali, evitando in tal modo di commettere errori e alimentare il contenzioso: ed ecco la novità più importante, il cambio di atteggiamento dell’Amministrazione finanziaria, che in presenza di situazioni anomale innesca un confronto prima di procedere con procedimenti sanzionatori.
In questa ottica si inseriscono iniziative premiali quali la dichiarazione precompilata, l’interpello abbreviato, l’adempimento spontaneo tramite ravvedimento operoso, il reverse charge, lo split payment e, appunto, l’adempimento collaborativo.
L’Italia partecipa al piano d’azione dell’OCSE contro il fenomeno attraverso una serie di accordi multilaterali finalizzati a impedire che le multinazionali trasferiscano costi e profitti tra le diverse filiali traendo vantaggi dalle differenze dei sistemi fiscali dei Paesi in cui agiscono. Sono previsti, in proposito, diversi strumenti: attraverso l’interpello preventivo abbreviato il Fisco risponde entro 45 giorni; una riduzione delle sanzioni con la sospensione della riscossione, quando non viene condivisa la posizione dell’azienda; nessuna garanzia richiesta per il rimborso di imposte dirette e indirette per tutto il periodo in cui il contribuente rientra nel regime e un elenco pubblico delle società aderenti.
La voluntary disclosure è una delle misure con le quali ci si propone di promuovere e implementare la compliance: ai contribuenti italiani in possesso di capitali all’estero non dichiarati si offrono, in cambio della regolarizzazione spontanea della propria situazione e del pagamento di imposte eventualmente evase, sconti sulle sanzioni e una sanatoria penale che evita la punibilità dei reati penali connessi all’evasione, salvo che nei casi di autoriciclaggio. Il regime introduce importanti novità e prevede nuove modalità di confronto costante e preventivo con l’Agenzia, con la possibilità di giungere a una comune valutazione delle situazioni in grado di generare rischi fiscali, prima della presentazione delle dichiarazioni o dell’assolvimento di altri obblighi tributari.
La norma prevede che possono accedere al regime i contribuenti con volume d’affari o di ricavi non inferiori a 10 miliardi di euro (o a 1 miliardo di euro in caso di presentazione della domanda per il Progetto Pilota di cui all’invito pubblico del 25/6/2013) e le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, prestata a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (art. 2, D.Lgs. n. 147/2015), indipendentemente dal volume di affari o dai ricavi; i contribuenti non residenti devono avere una stabile organizzazione in Italia. Inoltre, nei casi di avvenuta presentazione dell’istanza di interpello sui nuovi investimenti l’accesso all’adempimento collaborativo è riservato alla struttura deputata a effettuare l’investimento sul territorio dello Stato, sia essa una impresa residente o una stabile organizzazione del soggetto non residente. Sono state poi introdotte specifiche disposizioni in materia di gruppi di imprese e chiarite le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e le modalità di svolgimento del procedimento di ammissione.
Poiché nel corso di incontri delle Entrate con interlocutori istituzionali, imprese, professionisti e associazioni di categoria sono emersi dubbi applicativi e quesiti sui temi applicativi riguardanti il regime e le sue prospettive, è stato emanato il documento di prassi per fornire i chiarimenti e le soluzioni interpretative richieste.
Il sistema di controllo del rischio fiscale
Domanda – E’ previsto che il sistema di controllo del rischio fiscale contenga una chiara e documentata strategia fiscale del contribuente, nella quale siano indicati gli obiettivi dei vertici aziendali riguardo la variabile fiscale: possono essere di ausilio le indicazioni di dettaglio fornite nelle recenti Guidelines dell’OCSE?
Risposta – Evidenziando che si intende lasciare al contribuente ampia autonomia di scelta nel declinare i contenuti della strategia, nella circolare 38/E l’Agenzia si limita a definire i punti cardine della stessa, facendo riferimento proprio alle Guidelines 2016 dell’OCSE contenute nel documento “Building better tax control framework”. In queste, la tax strategy viene definita come un documento scritto e firmato dagli amministratori di vertice della società contenente un piano di azione di lungo periodo che, sia a livello strategico sia a livello operativo, definisca gli obiettivi della società nella gestione della variabile fiscale. Secondo l’OCSE la strategia fiscale deve riflettere innanzitutto la propensione al rischio fiscale dell’impresa o il livello di rischio (fiscale) che il contribuente intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici, che si manifesta nella sua disponibilità ad adottare comportamenti che potrebbero comportare contestazioni di natura fiscale. La strategia fiscale dovrebbe comprendere i percorsi operativi da seguire per collocare la società sui livelli di rischio prescelti. In proposito vengono citati ad esempio: la descrizione dei meccanismi di incentivazione concessi ai manager di vertice rispetto alla variabile fiscale, l’adozione di procedure dettagliate a presidio dei rischi fiscali con l’individuazione di ruoli e responsabilità e l’approccio nei confronti dell’Amministrazione finanziaria (impegno alla trasparenza, utilizzo di strumenti quali ruling, interpelli, predisposizione di oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento). Inoltre, secondo l’OCSE, la strategia fiscale dovrebbe comprendere anche la definizione in chiave pratica di codici condotta inerenti l’ambito fiscale, piani di formazione rivolti ai dipendenti, impegno della direzione a un comportamento fiscalmente corretto, eventuali sanzioni per chi viola le regole del codice di condotta, competenze del personale addetto ai controlli.
Domanda – I soggetti che richiedono l’ammissione al regime di adempimento collaborativo devono essere in possesso di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale inserito nel sistema di governo aziendale e di controllo interno, ferma restando l’autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi. Sulla base della normativa finora adottata, nell’ipotesi in cui l’impresa abbia implementato il sistema di controllo del rischio fiscale entro la fine del periodo d’imposta 2016 e presenti la domanda di adesione entro il 31 dicembre dello stesso anno, corredata dalla documentazione prevista, il regime si applicherà dal periodo d’imposta 2016. L’ufficio delle Entrate, valutando il sistema di controllo del rischio fiscale dell’impresa, terrà conto del fatto che lo stesso è stato implementato entro la fine del periodo d’imposta 2016, ma sarà pienamente operativo soltanto per le operazioni/attività successive all’implementazione dello stesso?
Risposta – Considerato che il regime si applica al periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione è trasmessa all’Agenzia delle Entrate, il contribuente che si trovi nella situazione descritta potrà essere ammesso, con decorrenza dal periodo di imposta 2016, poiché in possesso di un sistema di controllo del rischio fiscale completo in tutti i suoi elementi e quindi “in grado di garantire all’impresa un presidio costante sui processi aziendali e sui conseguenti rischi fiscali”. L’efficacia in concreto dei singoli controlli sarà valutata dall’ufficio nel corso della procedura.
Semplificazioni e interpello breve
Domanda – La norma stabilisce che l’’Agenzia si impegna a realizzare specifiche semplificazioni degli adempimenti tributari a seguito delle informazioni fornite dal contribuente. Si tratta di semplificazioni “ad personam”, rivolte unicamente al singolo contribuente, oppure, a parità di elementi informativi forniti, verrebbero estese automaticamente a tutti i contribuenti che partecipano al regime?
Risposta – Tutte le semplificazioni riconosciute ai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo sono individuate e attribuite, sulla base degli elementi informativi forniti, “in ragione delle peculiarità che li contraddistinguono e delle loro specifiche esigenze (ad esempio tipologia di settore industriale o commerciale, peculiarità dei processi aziendali)”. Nel rispetto dei principi di uguaglianza e imparzialità dell’azione amministrativa e nell’ottica di promuovere relazioni improntate al principio di collaborazione, l’ufficio proporrà ai contribuenti le stesse semplificazioni già accordate ad altri soggetti aderenti in condizioni simili e con le stesse esigenze.
Riduzione delle sanzioni
Domanda – Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed esaustivo prima della presentazione delle dichiarazioni, nel caso che l’Agenzia non condivida la posizione della società, le sanzioni amministrative applicabili sono ridotte della metà e comunque non possono essere superiori al minimo edittale, con la riscossione comunque sospesa fino alla definitività dell’accertamento. La riduzione al 50% della sanzioni amministrative si applica anche se il contribuente ricorre all’istituto del ravvedimento operoso?
Risposta – Se l’Agenzia non condivide la posizione espressa dall’impresa si potranno verificare le seguenti ipotesi: a) l’impresa, conosciuta della posizione dell’Agenzia, in occasione degli adempimenti tributari del caso si adegua a tale posizione; b) l’impresa, conosciuta la posizione dell’Agenzia, non vi si adegua, nel qual caso, fino all’emanazione dell’atto impositivo potrà comunque avvalersi delle disposizioni agevolative previste in materia di ravvedimento operoso. In particolare, visto che il soggetto ha aderito all’adempimento collaborativo la “sanzione base” cui applicare le riduzioni previste sarà costituita dalla sanzione minima prevista in relazione alle singole norme violate, ridotta della metà.
Domanda – Se, dopo l’ammissione al regime, emergono rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale o non comunicati all’ufficio, l’Agenzia può disporre l’esclusione del contribuente dal regime, previa valutazione della rilevanza dei rischi fiscali non individuati o non comunicati. Si chiede di chiarire il concetto di “rischio rilevante” la cui mancata comunicazione o individuazione determina la potenziale fuoriuscita dal regime.
Risposta – Per rischio fiscale rilevante si intende un rischio la cui mancata individuazione o comunicazione sia tale da compromettere l’affidamento dell’ufficio nel sistema stesso. In questi casi l’ufficio, con atto motivato, comunica al contribuente l’eventuale causa di esclusione invitandolo a far pervenire, entro 60 giorni dalla data della comunicazione, eventuali memorie a sostegno del proprio operato. Nel caso in cui l’ufficio ritenga inadatte le memorie presentate o queste non siano state presentate entro il termine previsto, emette il provvedimento di esclusione dal regime di adempimento collaborativo dandone apposita comunicazione al contribuente.
Domanda – L’esclusione dal regime per la perdita dei requisiti o per l’inosservanza degli impegni assunti, è stabilita con un atto pubblico?
Risposta – L’esclusione è disposta con provvedimento motivato, che sarà comunicato senza alcuna ulteriore diffusione, fatta salva la cancellazione dall’elenco pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia che sarà effettuata senza indicare alcuna specifica motivazione.