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Adempimento collaborativo, cosa è cambiato

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, con il decreto 3 ottobre 2024 ha modificato il precedente decreto dello scorso 29 aprile, di approvazione del codice di condotta per i grandi contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo (o di “Cooperative compliance”), istituto che si pone l’obiettivo di instaurare un

rapporto di fiducia tra Amministrazione finanziaria e contribuente che miri a un aumento del livello di certezza sulle questioni fiscali rilevanti. Possono aderire al regime in questione, in maniera volontaria, i contribuentiin possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti e “dotati di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inteso come rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell’ordinamento tributario”. L’obiettivo è raggiungibile tramite un dialogo costante e preventivo con con l’Agenzia delle entrate e mira a gestire le situazioni di incertezza, compresa l’anticipazione del controllo, finalizzata a una valutazione comune delle situazioni esposte a creare rischi fiscali e volta anche a prevenire e risolvere in anticipo eventuali contenziosi.

Chi può aderire

L’istituto – introdotto con il D.lgs. 128/2015 – è riservato, tra gli altri, ai cosiddetti grandi contribuenti, residenti e non residenti con stabile organizzazione in Italia, che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a:

– 750 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025

– 500 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027

– 100 milioni di euro, a partire dal 2028.

I vantaggi

La normativa prevede diversi benefici per le imprese che intendono aderire al regime, tra i quali:

– una procedura abbreviata di interpello preventivo, che impegna l’Agenzia delle entrate a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento dell’istanza;

– la regolarizzazione della posizione in caso di adesione a indicazioni dell’Agenzia che rendono necessario effettuare ravvedimenti operosi, con un contraddittorio preventivo, modalità semplificate e termini ridotti per la definizione;

– la disapplicazione integrale delle sanzioni amministrative per i rischi fiscali comunicati in modo tempestivo ed esauriente, prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima delle relative scadenze fiscali;

– la riduzione al 50% delle sanzioni per le condotte riconducibili ai rischi fiscali non significativi compresi nella mappa dei rischi;

– l’esonero dal presentare garanzie per i rimborsi di imposte dirette e indirette, valido anche per i rimborsi presentati dai rappresentanti di gruppi IVA aderenti al regime;

– la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.

Adesione veloce

Il nuovo decreto del Mef rende più rapida e semplice l’adesione da parte dei contribuenti al regime dell’adempimento collaborativo.

Per prima cosa, riproduce la disposizione – già presente nel DM 29 aprile 2024 – secondo la quale è approvato il codice di condotta, finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Agenzia delle entrate e i grandi contribuenti ammessi al regime.

Nel decreto si legge, inoltre, che il rispetto di tali impegni rientra tra i doveri che il citato decreto legislativo 128/2015 ha stabilito per l’Agenzia e per i contribuenti. Tali impegni costituiscono un vincolo per i soggetti a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la richiesta di adesione all’istituto viene trasmessa all’Agenzia; viene dunque eliminata la previsione di sottoscrizione del codice contestualmente all’ammissione al regime.   La semplificazione consiste nel fatto che per i contribuenti ammessi al regime di adempimento collaborativo al 3 ottobre 2024, data di entrata in vigore del decreto, il codice di condotta impegna loro e l’Agenzia delle entrate a partire dalla medesima data, mentre prima era previsto l’obbligo di sottoscrivere il codice di condotta contestualmente all’ammissione al regime o entro 120 giorni dalla data del precedente DM (29 aprile 2024), per quelli già ammessi alla data di entrata in vigore della normativa

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