Acquisto per usucapione e agevolazioni prima casa
Con una istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate, riguardante il DPR n. 131/86, Testo unico dell’imposta di registro, è stato posto un quesito relativo a una sentenza del 2014 con la quale, accogliendo una domanda formulata ai sensi dell’art. 1158 del codice civile,
il Tribunale ha dichiarato l’avvenuta usucapione di alcuni beni immobili in favore di tre contribuenti i quali, in relazione all’acquisto effettuato, vorrebbero usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale per l’abitazione principale.
Poiché nella sentenza e negli atti del procedimento non sono state rese le dichiarazioni necessarie per beneficiare di tali agevolazioni, l’istanza è volta a conoscere se il diritto resta confermato e, in caso di risposta affermativa, con quali modalità i soggetti in questione debbano rendere tali dichiarazioni.
Il dubbio interpretativo deriva dai contenuti della Risoluzione n. 25 del 2012, nella quale l’Agenzia delle Entrate, uniformandosi alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, ha chiarito che l’applicabilità delle agevolazioni è condizionata alla presenza delle condizioni che dovranno essere sostenute nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio per la dichiarazione di intervenuta usucapione.
Gli interessati ritengono che sia possibile beneficiare delle agevolazioni prima casa anche nel caso in cui le dichiarazioni non siano state rese nel corso del procedimento sostenendo, a tal riguardo, che si potrà presentare un atto integrativo contenente una dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) e c) della nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al DPR n. 131/86 (TUR).
A sostegno di tale ipotesi viene fatto presente, infatti, che la Risoluzione n. 370 del 3/10/2008 ha precisato, in relazione al caso in cui la dichiarazione del possesso dei requisiti che danno diritto alle agevolazioni non era stata effettuata nella domanda di partecipazione a un’asta immobiliare, che tale dichiarazione poteva essere resa anche nelle more della registrazione del decreto di trasferimento. L’istanza si conclude con la tesi che respingere questa possibilità nel caso in questione, che riguarda una sentenza dichiarativa di usucapione, determinerebbe “di fatto una discriminazione nei confronti dei soggetti che non hanno potuto rendere dette dichiarazioni nel corso del procedimento”.
La risposta dell’Agenzia
L’art. 8 della Tariffa, Parte prima, allegata al Testo Unico dell’imposta di registro, alla nota II-bis prevede che “i provvedimenti che accertano l’acquisto per usucapione della proprietà di beni immobili o di diritti reali di godimento sui beni medesimi sono soggetti all’imposta secondo le disposizioni dell’articolo 1 della Tariffa”.
In pratica questa norma assimila la tassazione delle sentenze che accertano l’acquisto degli immobili per usucapione a quella degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di immobili, che sono assoggettati all’imposta di registro in misura proporzionale.
L’Agenzia, come viene evidenziato nell’istanza, ricorda che con la risoluzione n. 25/2012, proprio in un caso di acquisto di immobile per usucapione, ha precisato – alla luce dell’interpretazione di una sentenza del 2010 della Suprema Corte – che l’applicabilità delle agevolazioni per la prima casa è subordinata alla presenza delle condizioni previste dalle lettere a), b) e c) della nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, “che dovranno essere dedotte dagli interessati nell’atto introduttivo o nel corso del giudizio promosso per la dichiarazione di intervenuta usucapione”. Secondo le Entrate, tuttavia, i chiarimenti della risoluzione vanno armonizzati con i principi già affermati dall’Amministrazione finanziaria in relazione alle ipotesi di agevolazioni prima casa richieste per i trasferimenti immobiliari disposti con atti giudiziari.
Come rilevato dagli istanti, infatti, con la risoluzione n. 370/2008 l’Agenzia ha affermato che nel caso in cui il contribuente non abbia richiesto le agevolazioni fiscali nella domanda di partecipazione a un’asta immobiliare, le dichiarazioni riguardanti il loro possesso possono essere rese nelle more della registrazione del decreto di trasferimento.
Con una pronuncia del 2006 la Corte di Cassazione ha infatti precisato che il termine finale entro il quale il destinatario dell’agevolazione può far valere il suo diritto a chiederne l’applicazione è costituito dalla registrazione dell’atto davanti all’Amministrazione fiscale.
Questo principio è confermato in diverse altre sentenze della giurisprudenza di legittimità, tra le quali una del 2013 nella quale la Suprema Corte ha precisato che le manifestazioni di volontà di beneficiare delle agevolazioni “vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene”.
In un’altra pronuncia del 2014 la Cassazione ha confermato questo principio anche in riferimento alla richiesta delle agevolazioni prima casa per un trasferimento di immobile “effettuato con sentenza emessa ex articolo 2932 del c.c. (esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto) avente natura costitutiva”: anche in questo caso gli Ermellini hanno chiarito che “Le prescritte manifestazioni di volontà …vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di domanda ex art. 2932 c.c.; in tal caso le anzidette dichiarazioni dovranno essere rese prima della registrazione della sentenza sostitutiva del contratto non concluso…”.
L’Agenzia sottolinea, infine, che proprio con riferimento alle agevolazioni prima casa relative a un immobile acquisito per usucapione, con la circolare n. 267 del 16/10/1997 la stessa Amministrazione finanziaria aveva affermato che “la richiesta di agevolazione doveva essere contenuta, a pena di decadenza, nello stesso atto ovvero nel caso in cui tale dichiarazione era stata omessa veniva consentito al contribuente di conseguire il trattamento agevolato sulla prima casa, mediante integrazione dell’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, stilata ed allegata al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione”.
L’interpello presentato trova risposta nella Risoluzione n. 90/E del 17/10/2014, nella quale si legge che “Coerentemente con i principi già affermati da questa amministrazione e con le interpretazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità si ritiene, quindi, che nel caso in cui le dichiarazioni necessarie per fruire delle agevolazioni prima casa non siano state rese nella sentenza e negli atti del procedimento”, gli interessati potranno comunque fruire delle agevolazioni integrando l’atto giudiziario, con dichiarazione autenticata nelle firme, da un’Autorità anche diversa da quella che aveva redatto il provvedimento giudiziario, che sarà allegata al provvedimento stesso nelle more della sua registrazione.