DIRITTO FISCALITA

Acquisto o affitto di dispositivi medici, lo sconto fiscale

Alcune delle spese sostenute dai contribuenti nel corso dell’anno sono riconosciute rilevanti ai fini della riduzione del carico fiscale. Può trattarsi di spese che hanno un evidente impatto sociale – si pensi agli interessi passivi sui mutui ipotecari, ai costi dell’istruzione secondaria e universitaria o ai contributi pensionistici volontari – oppure di spese che, al contrario rivestono un carattere più personale, come possono essere quelle sanitarie o quelle funebri. Nella maggior parte dei casi per le spese sanitarie è prevista una detrazione dall’IRPEF del 19% per la parte eccedente la franchigia di 129,11 euro e in altri casi si può fruire di una deduzione dal reddito complessivo. Tra le numerose detrazioni previste dalla normativa fiscale, le spese mediche sono la più ricorrente nelle dichiarazioni dei redditi, al punto che spesso ne costituiscono la sola ragione per la presentazione, tanto che nella guida pubblicata di recente nel sito delle Entrate si legge che i dati inseriti nella dichiarazione precompilata 2017 dicono che sono quasi 700 milioni i documenti fiscali inseriti per il periodo d’imposta 2016, corrispondenti a un valore economico di spese detraibili di circa 29 miliardi di euro.

I dispositivi medici

Sono diversi i documenti di prassi nei quali l’Amministrazione finanziaria ha indicato i dispositivi medici e, in particolare, alla circolare n. 20 del 2011 è stato allegato un elenco di quelli più comuni.

Fra i dispositivi medici di uso più ricorrente, nella cui categoria rientrano anche le protesi, troviamo gli apparecchi acustici, quelli per misurare la pressione e per l’aerosol, le lenti a contatto e le relative soluzioni, i materassi ortopedici e antidecubito, gli occhiali premontati per presbiopia, siringhe e termometri, ecc. Ci sono poi i dispositivi medico-diagnostici in vitro, tra i quali rientrano i contenitori per le analisi, i test di gravidanza, di ovulazione, di autodiagnosi per celiachia e intolleranze alimentari, gli strumenti per la determinazione del glucosio e del colesterolo, ecc.

Gli importi pagati per l’acquisto o l’affitto dei dispositivi medici possono essere detratti dall’imposta lorda devono essere rispettate determinate condizioni: ad esempio, dalla certificazione fiscale (scontrino fiscale o fattura) deve risultare chiaramente la descrizione del prodotto e la persona che sostiene la spesa, perché non sono considerati validi gli scontrini e le fatture con la sola dicitura “dispositivo medico”.

Nello specifico, danno diritto alla detrazione anche le spese sostenute per acquistare:

– una parrucca, se serve a fronteggiare un danno estetico derivante da una patologia e costituisce un supporto in una condizione di grave disagio psicologico nelle relazioni di vita quotidiana. La necessità di tale acquisto deve risultare da una prescrizione medica (o dichiarazione del contribuente di essere in possesso di tale prescrizione) e la parrucca, per essere detraibile, deve essere immessa in commercio dal fabbricante con la destinazione d’uso di dispositivo medico e con la marcatura 93/42/CEE;

– le apparecchiature mediche, se rientrano nell’elenco dei dispositivi medici (CND), come ad esempio l’apparecchiatura per fisiokinesiterapia, gli strumenti per la magnetoterapia, l’apparecchio medicale per laserterapia e le fasce elastiche con magneti a campo stabile.

Le protesi

Rientrano nella categoria delle protesi, oltre alle sostituzioni di un organo naturale o di sue parti, anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o menomato nella sua funzionalità, come:

– apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fonetica (laringectomizzati) e simili;

– gli arti artificiali e apparecchi di ortopedia, comprese le cinture medico-chirurgiche e scarpe e tacchi ortopedici, purché entrambi su misura;

– gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare deficienze o infermità, come pacemakers, stimolatori e protesi cardiache, ecc.;

– gli occhiali da vista – sono escluse le spese sostenute per la montatura in metalli preziosi come oro, argento e platino – e le lenti a contatto, comprensive delle spese per acquistare il liquido indispensabile per il loro utilizzo;

– gli apparecchi di protesi dentaria, qualunque sia il materiale impiegato;

– gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi (modelli tascabili a filo, retroauricolare, a occhiali, ecc.), comprese le batterie di alimentazione;

– gli apparecchi per fratture come gesso e garza, busti, stecche, ecc. appositamente prescritti per correggere o curare malattie o malformazioni fisiche, carrozzelle, stampelle, ecc.

Quale documentazione

Per i dispositivi medici compresi nell’elenco allegato alla circolare n. 20/2011 è sufficiente conservare la sola documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (confezione del dispositivo, scheda del prodotto, attestazione del produttore o indicazione in fattura o scontrino da parte del venditore). Per quelli non compresi nell’elenco, invece, ai fini della detraibilità dell’importo pagato il dispositivo deve riportare, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alle Direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE. L’onere di identificare i prodotti che danno diritto alla detrazione fiscale può essere assunto anche da chi vende il dispositivo, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino o sulla fattura con la dicitura “prodotto con marcatura CE” o, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune elencati nella citata circolare n. 20, il numero della Direttiva comunitaria di riferimento: in questo caso il contribuente non deve conservare anche la documentazione attestante la conformità alle Direttive europee del dispositivo medico acquistato.

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