Acquisto di un’auto per disabile: detraibile anche il valore della permuta dell’usato
Il Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986, TUIR) prevede prevede una detrazione dall’IRPEF, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione dei soggetti disabili (articolo 15, comma 1, lett. c). La detrazione spetta sul costo di acquisto del veicolo (nuovo o usato) e sulle spese di riparazione per la manutenzione straordinaria, con l’esclusione, quindi, di quelle di ordinaria manutenzione come l’assicurazione, carburante e lubrificanti, pneumatici, ecc.
L’agevolazione spetta per l’acquisto di: motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti delle capacità motorie della persona disabile; motoveicoli e autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e di invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o persone affette da pluriamputazioni; autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto di non vedenti e sordi.
La detrazione del 19% si calcola sul limite di spesa indicato per l’acquisto di un solo veicolo in un periodo di 4 anni a decorrere dalla data di acquisto; concorrono al raggiungimento di tale limite anche le spese di riparazione, purché sostenute entro i 4 anni dall’acquisto.
La legge di bilancio 2020 ha disposto che, dal 1° gennaio 2020, per fruire della detrazione è obbligatorio effettuare un versamento bancario o postale o avvalersi di altri sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, ecc.).
La vendita di un veicolo usato
Nel quesito oggetto della risoluzione n. 11 del 7 febbraio 2025, si esamina il caso in cui, in occasione dell’acquisto del nuovo veicolo, il soggetto acquirente vende al concessionario un veicolo usato concordandone un valore e l’importo corrispondente a tale valore è utilizzato a scomputo dell’importo dovuto a saldo per l’acquisto del nuovo veicolo.
Nel caso prospettato, infatti, un genitore dichiara di aver acquistato nel 2023 una vettura nuova per il trasporto del figlio disabile a carico vendendo al concessionario un’auto usata il cui valore, evidenziato nel contratto di acquisto, è stato utilizzato a scomputo dell’importo dovuto per l’acquisto di quella nuova, poi saldato con un bonifico bancario.
Ciò premesso, l’istante chiede se, ai fini della detrazione prevista, lo sconto fiscale spetta anche con riferimento al valore del veicolo concesso in permuta.
L’intero ammontare della spesa
L’Agenzia delle entrate ha chiarito che, poiché il pagamento per l’acquisto del veicolo nuovo viene effettuato in parte in denaro e in parte mediante la vendita del veicolo usato, “compensando quindi i reciproci rapporti di debito e credito delle parti contraenti”, la spesa si deve considerare sostenuta per il suo intero ammontare.
Quale documentazione
In merito al requisito della tracciabilità del pagamento e della precisa identificazione del suo autore, l’Agenzia ritiene che tale requisito sia soddisfatto nel caso in cui il beneficiario della detrazione sia in possesso di idonea documentazione dalla quale risulti il soggetto acquirente (che sostiene la spesa), il prezzo di acquisto del veicolo nuovo e il valore della vettura usata venduta al concessionario utilizzato a stornare l’ammontare dovuto a saldo: può trattarsi, ad esempio, del contratto di acquisto del nuovo veicolo, dell’atto di vendita dell’auto usata e/o della fattura di acquisto che indichi anche il valore compensato.
Una volta in possesso della documentazione descritta, l’acquirente potrà beneficiare della detrazione prevista dal TUIR calcolata sull’intero prezzo di acquisto del nuovo veicolo – nel rispetto delle altre condizioni stabilite dalla normativa – considerando non solo l’importo versato mediante sistemi di pagamento tracciabili ma, appunto, anche l’ammontare corrispondente al valore di cessione dell’auto usata.