FISCALITA

Acquisto di un box e ristrutturazione: spesa detraibile solo per una nuova costruzione

A fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione IRPEF del 50% spetta anche in caso di realizzazione di posti auto pertinenziali, ma soltanto se le spese sono relative a interventi di nuova costruzione.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 6 dello scorso 19 settembre all’istanza di interpello presentata da un contribuente che aveva prospettato la seguente situazione:

– il 31 luglio 2017 ha acquistato da un’impresa costruttrice un box auto situato al piano terra di uno stabile con rilascio della relativa fattura;

– il box costituisce pertinenza dell’abitazione principale, che si trova nello stesso fabbricato;

– in data antecedente a quella sopra indicata l’impresa ha dapprima acquistato l’intera proprietà del piano terra dello stesso fabbricato – con destinazione d’uso “Civili abitazioni” – e successivamente ha effettuato lavori di trasformazione che hanno generato un frazionamento e il cambio di destinazione d’uso dei locali citati, che sono passati da civili abitazioni a “Box auto e cantinole”, per poterli rivendere;

– l’impresa ha negato il rilascio della certificazione relativa al costo di realizzo del box auto spiegando che non rientrerebbe nell’ambito applicativo dell’art. 16-bis, comma 1, lettera d) del DPR 917/1986 (TUIR), che prevede la detrazione fiscale a fronte di interventi di recupero “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune”.

In questo contesto il contribuente chiede di sapere se ha diritto alla detrazione IRPEF prevista dal citato articolo 16-bis del TUIR a fronte alle spese sostenute per la realizzazione del box auto di pertinenza dell’appartamento di cui è proprietario.

Al riguardo comunica, inoltre, di voler fruire del bonus in questione indicando la spesa relativa nel 730/2018 integrativo documentandola con la fattura attestante l’acquisto del box auto rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori: a sostegno della propria soluzione interpretativa cita le istruzioni al modello 730/2018 e la guida per le ristrutturazioni edilizie, aggiornata a marzo 2016 in vigore all’atto di acquisto del box.

 

Quali interventi

Nella risposta l’Agenzia ricorda che il decreto legge 83/2012 ha elevato la misura della detrazione dall’originario 36% al 50% e il limite delle spese ammissibili alla detrazione da 48.000 a 96.000 euro: queste modifiche, che si traducono in maggiori benefici per i contribuenti, sono state poi prorogate di anno in anno, fino all’ultimo intervento che ha fissato la data al 31 dicembre 2018 (legge 205/2017).

Inoltre, che la detrazione viene riconosciuta, ai sensi della lettera d), comma 1, del citato art. 16-bis del TUIR, anche per:

– gli interventi “relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali ad immobili residenziali, anche a proprietà comune”, sottolineando il vincolo della pertinenza con un immobile abitativo;

– l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali, limitatamente ai costi di realizzo dimostrati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore.

 

La spesa è detraibile in un unico caso

Come è stato già chiarito in vari documenti di prassi – prosegue l’Agenzia – il riferimento normativo al termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto è stato sempre inteso come esecuzione di un intervento “ex novo”, citando al riguardo le circolari 121/1998 e 772018) evidenziando che “si tratta dell’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione assumono rilevanza ai fini dell’agevolazione”.

In relazione alla specificità del quesito posto dal contribuente, quindi, poiché il box auto acquistato deriva dagli interventi di ristrutturazione di un immobile a uso abitativo con conseguente cambio di destinazione d’uso, e non da un intervento di nuova costruzione (come previsto dalla norma), l’agevolazione fiscale non spetta e non può essere indicata nella dichiarazione dei redditi.

 

 

 

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