Acquisto di carburante e detraibilità IVA: vietato pagare in contanti
Nel sito dell’Agenzia delle Entrate è stato pubblicato il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, che in attuazione delle disposizioni introdotte in materia dalla legge di bilancio 2018 (n. 205/2017) individua, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, gli ulteriori mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione IVA per l’acquisto di carburanti e lubrificanti (art. 19-bis, DPR 633/1972) e la deducibilità della spesa da parte del soggetto IVA (art. 164, DPR 917/1986 – TUIR), subordinandole entrambe all’utilizzo di forme di pagamento qualificato.
Come previsto dalla legge di bilancio 2018, l’obbligo di pagamento degli acquisti di carburanti e lubrificanti con le modalità descritte nel provvedimento direttoriale entra in vigore per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2018 e riguarda solo gli operatori IVA, per poter detrarre l’imposta e dedurre le spese derivanti dall’acquisto.
Quali mezzi di pagamento
Ai fini delle detrazione dell’IVA relativa alle spese per l’acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l’avvenuta effettuazione delle operazioni tutti i mezzi di pagamento ad eccezione del contante, quindi:
- a) assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali;
- b) quelli elettronici previsti all’art. 5 del D.lgs. 82/2005 secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, tra i quali: addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate o altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che permettano anche l’addebito in conto corrente.
I mezzi sopra elencati sono idonei a consentire sia la detraibilità dell’imposta sia la deducibilità della spesa ai sensi del DPR 917/1986.
Via libera anche a carte carburanti e buoni benzina
Nel provvedimento il Direttore dell’Agenzia specifica, inoltre, sono da considerare idonei anche i sistemi con i quali il pagamento, sulla base di specifici accordi, avviene in un momento diverso rispetto alla cessione, come nel caso delle carte utilizzate nei contratti cosiddetti di “netting” (le comuni carte carburanti), dove il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente, che per il prelievo utilizza una tessera magnetica rilasciata direttamente dalla società petrolifera: in proposito l’Amministrazione finanziaria si è già espressa con le circolari 205/E del 1998 e 42/E del 2012.
Peraltro, questo sistema è da considerare valido anche in seguito alle novità introdotte dalla legge 205/2017 in tema di cessioni di carburanti, ma solo se i rapporti tra il gestore del distributore e la società petrolifera, e tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel paragrafo precedente.
Analogamente, restano validi i sistemi, comunque denominati, di carte ricaricabili o meno e di buoni, che permettono l’acquisto esclusivo di carburanti con la stessa aliquota IVA, quando la cessione/ricarica, documentata dalla fattura elettronica prima citata, sia regolata con gli stessi strumenti di pagamento.
In base a quanto previsto dal DPR 917/1986, le forme di pagamento qualificato individuate nel provvedimento in questione sono considerate idonee ai fini della deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito.