Accertamento tributario, nuovi istituti e nuove regole per i contribuenti
Per gli atti emessi dal 30 aprile (data di entrata in vigore del decreto che prevede la nuova formula di accertamento con adesione) si applica la nuova procedura dell’accertamento tributario, la cui revisione è prevista dalla legge delega di riforma fiscale (D.lgs. 13/2024): agli atti di recupero si applicano sia il contraddittorio preventivo informato (Dlgs. 219/2023) –
modificando l’istituto introdotto dallo Statuto dei diritti del contribuente – che l’accertamento con adesione, con la possibilità per il contribuente, in entrambi i casi, di chiarire la proporia posizione e di presentare elementi a propria difesa.
Tra le novità in materia di controlli e accertamento fiscale, la riduzione delle sanzioni e la rimodulazione dell’accertamento con adesione, che si differenzia anche rispetto ai tempi dal contraddittorio preventivo, e la modifica dell’indebito utilizzo in compensazione di crediti non spettanti o inesistenti e i relativi atti di recupero.
Nuovi obblighi per il Fisco
Per gli atti soggetti all’obbligo di contraddittorio, prima di emettere l’atto, nel momento in cui l’Amministrazione finanziaria invia una comunicazione con lo schema di provvedimento, ci dovrà essere anche un invito a presentare istanza di adesione: in questo caso il contribuente rinuncia al contraddittorio ma ottiene una riduzione delle sanzioni.
Al contribuente si presentano, quindi, tre possibilità di scelta:
– presentare istanza di adesione per avvisi di accertamento/rettifica o per atti di recupero esclusi dal contraddittorio preventivo (individuati da un recebte decreto del Mef), entro il termine di presentazione del ricorso;
– presentare istanza di adesione per avvisi di accertamento/rettifica o per atti di recupero ai quali si applica il contraddittorio preventivo, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di provvedimento, al competente ufficio dell’Agenzia delle entrate indicato nel verbale e all’organo che ha redatto il verbale stesso;
– presentare istanza di adesione entro 15 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento/rettifica, o di atti di recupero per i quali si applica il contraddittorio preventivo, se in quella fase il contribuente ha presentato soltanto delle osservazioni sullo schema di provvedimento.
Lo sconto sulle sanzioni
A seconda dell’opzione scelta:
a) se si aderisce allo strumento entro 30 giorni dalla comunicazione di accertamento, le sanzioni si riducono del 50%;
b) se non si presenta l’istanza di adesione e si riceve poi l’atto impositivo, da quella data ci saranno altri 15 giorni per chiedere l’accertamento con adesione.
Il recupero crediti
Viene reintrodotta l’adesione al processo verbale di constatazione, con l’abbattimento delle sanzioni a 1/6 se si invia una comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni. Inoltre, è prevista la disciplina degli atti di recupero per i crediti non spettanti o inesistenti e utilizzati indebitamente in compensazione, che potranno essere gestiti con un unico procedimento accertativo e a prescindere dalla natura del credito; questa procedura può essere attivata anche se viene contestata la irregolare fruizione di un credito d’imposta.
Sono modificate anche le scadenze per l’accertamento emesso a seguito del controllo degli importi a credito non spettanti e inesistenti utilizzati, in tutto o in parte, in compensazione, che deve essere notificato (a pena di decadenza):
– entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello dell’utilizzo, per il credito non spettante;
– entro il 31 dicembre dell’8° anno successivo a quello dell’utilizzo, per i crediti inesistenti.
L’adesione al procedimento determina anche la riduzione delle sanzioni a un sesto del minimo, ma non è possibile il pagamento rateale o avvalersi della compensazione, come previsto invece negli altri casi di accertamento con adesione.
Infine, un’altra novità: il contribuente che ha già presentato istanza per l’utilizzo della procedura non può ripresentarla dopo aver ricevuto l’avviso di accertamento vero o proprio o la notifica di rettifica, né per le imposte sui redditi, l’IVA o altre imposte indirette.