FISCALITA

Accertamento: riduzione termini e tracciabilità dei pagamenti

L’art. 3 del D.lgs. 127/2015 stabilisce che i termini di decadenza degli accertamenti IVA e IRPEF (art. 57, 1° comma, DPR 633/1972 e art. 43, 1° comma, DPR 600/1973) sono ridotti di due anni per i soggetti passivi titolari di partita IVA che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di importo superiore a 500 euro.

Con la risposta a interpello n. 331/2021, si è chiarito che la riduzione dei termini di decadenza degli accertamenti può essere riconosciuta solo a coloro che:

a) documentano le operazioni effettuate tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei dati dei corrispettivi giornalieri;

b) garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a tali operazioni se di ammontare superiore a 500 euro.

Il D.M. 4 agosto 2016 – attuativo del citato art. 3, D.lgs. 127/2015 – prevede che per fruire della riduzione dei termini di decadenza i soggetti passivi effettuano e ricevono tutti i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, oppure a mezzo assegno bancario, circolare o postale non trasferibile; la riduzione in commento non si applica, invece, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli appena indicati.

Il dubbio interpretativo

Una società attiva nel settore della costruzione di fabbricati a uso commerciale e industriale e di edifici a uso civile, chiede di sapere:

– se, per beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento – prevista dal D.lgs. 127/2015 all’art. 3 – le modalità di pagamento tramite ricevuta bancaria (Riba) e mediante avviso (Mav) soddisfino i requisiti richiesti dal decreto ministeriale attuativo del 4 agosto 2016;

– se la ricezione di fatture cartacee emesse da soggetti in regime forfetario possa rendere inapplicabile la riduzione dei termini sopra citata.

Un elenco non tassativo

Anche se sembra che l’elenco degli strumenti di pagamento possa definirsi tassativo, nella risposta n. 404 del 2 agosto 2022 si legge che, ciò nonostante, è possibile ammettere la riduzione dei termini anche quando il contribuente effettua e riceve pagamenti “mediante strumenti non propriamente diversi, in quanto comunque assimilabili a quelli elencati all’articolo 3 del decreto attuativo, in quanto ne soddisfino i medesimi requisiti di tracciabilità”.

Entrambi gli strumenti, la Riba e il Mav, che transitano a mezzo di intermediazione bancaria, contengono gli elementi funzionali all’identificazione delle parti e del credito oggetto del pagamento, il che garantisce e soddisfa il rispetto del requisito di tracciabilità delle modalità di pagamento indicate nel D.M. citato.

Secondo l’Agenzia delle entrate, quindi, è possibile beneficiare della riduzione di due anni dei termini di accertamento prevista a condizione che sussistano tutte le altre condizioni stabilite dal decreto attuativo 4 agosto 2016.

La non rilevanza delle fatture cartacee Riguardo, poi, alla ricezione di fatture cartacee emesse da soggetti in regime forfettario, nel presupposto che il beneficiario dell’agevolazione documenti le proprie operazioni attive tramite fatturazione elettronica via SdI e/o memorizzazione elettronica e invio telematico dei corrispettivi giornalieri, non assume rilievo la circostanza che riceva documentazione cartacea relativa alle operazioni passive di cui è destinatario.

Desidero ricevere in abbonamento gratuito il vostro periodico FiscotoDay