FISCALITA SANZIONI

Accertamenti esecutivi e sospensione dei termini di pagamento

Il momento che stiamo vivendo è gravissimo a livello sanitario, umano ed economico, con ripercussioni su tutti gli aspetti di quella che fino poche settimane fa era la vita quotidiana di milioni di persone.

Rientra fra i settori sconvolti dall’emergenza derivante dalla pandemia anche quello fiscale, ovviamente, che solitamente in questo periodo era animato dalle incombenze e dalle scadenze legate alla dichiarazione dei redditi, con il consueto contorno di tutti gli altri adempimenti tributari.

In tale contesto va inserita la circolare n. 5/E del 20 marzo 2020, recante “Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”.
Oggetto del documento di prassi, la sospensione dei termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito della notifica di avvisi di accertamento cosiddetti esecutivi (art. 29, decreto-legge 78/2010) dopo l’entrata in vigore del decreto n. 18/2020, il decreto Cura Italia.

Il Dl 78/2010

L’Agenzia ricorda che per tali accertamenti il citato articolo 29, al comma 1, lettera a) prevede espressamente che gli stessi “devono contenere anche l’intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall’articolo 15 del DPR 29 settembre 1973, n. 602”.

In altri termini entro il termine di presentazione del ricorso, solitamente entro 60 giorni dalla ricezione dell’atto, il destinatario di un accertamento esecutivo può decidere se:
− effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto, fruendo della riduzione delle sanzioni ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 218/1997 e rinunciando a impugnarlo,

oppure
− proporre ricorso in Commissione tributaria versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio.
Inoltre, la lettera b) del citato articolo 29 prevede che gli avvisi di accertamento diventano esecutivi una volta trascorso il termine utile per proporre ricorso e devono “espressamente recare l’avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione […]”. In pratica, scaduto il termine per l’impugnazione l’atto diventa un titolo esecutivo e, decorsi altri trenta giorni, in caso di mancato pagamento o di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio, la riscossione delle somme dovute viene affidata all’agente della riscossione.

La sospensione dei termini

A seguito della pandemia, l’art. 83, comma 2, del decreto Cura Italia ha sancito la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 della scadenza per la notifica del ricorso in primo grado presso le Commissioni tributarie. Ciò significa che la sospensione del termine per ricorrere ai sensi del citato articolo 83, sulla base delle disposizioni sopra indicate in tema di accertamento esecutivo, implica anche la sospensione del termine per il versamento degli importi indicati dall’avviso di accertamento dovuti:

− in sede di acquiescenza all’atto, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. 218/1997;
oppure,
− in caso di impugnazione, a titolo di versamento provvisorio in pendenza di giudizio.
In pratica, per gli avvisi di accertamento esecutivi il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data del 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento, che ricomincia a decorrere dal 16 aprile.

Inoltre, per gli avvisi notificati in questo lasso di tempo, l’inizio del decorso del termine per ricorrere e per il pagamento slitta alla fine del periodo di sospensione. Esempio: per un atto notificato il 10 marzo il termine ordinario di sessanta giorni per la presentazione del ricorso e per il pagamento decorre dal 16 aprile.

Quanto sopra esclude – si legge nella circolare 5/E – che agli avvisi di accertamento emessi ai sensi dell’articolo 29, Dl 78/2010 si applichi la sospensione dei termini per il versamento introdotta dal decreto 18/2020, che all’art. 68 ha disposto, tra l’altro, che in riferimento alle entrate tributarie e non tributarie sono sospesi i termini dei versamenti, che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 78/2010.

Al riguardo, la sospensione per i versamenti ai quali fa riferimento l’articolo 68 va riferita soltanto ai termini per il versamento degli importi degli avvisi di accertamento esecutivo dovuti dopo l’affidamento in carico all’agente della riscossione degli importi non pagati.
Nel documento di prassi si evidenzia che a seguito dell’affidamento delle somme all’agente della riscossione non è immediatamente individuabile un termine di versamento delle stesse al quale applicare la sospensione del citato articolo 68.

La lettera b) dell’art. 29 del decreto legge 78, infatti, prevede che “decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione …, che “… L’esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento in caricoe che “L’agente della riscossione, con raccomandata semplice o posta elettronica, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione …”.

Inoltre, considerato che in generale l’esecuzione forzata da parte dell’agente della riscossione resta comunque sospesa per un periodo di centottanta giorni dall’affidamento e che, anche a seguito della comunicazione di presa in carico inviata dall’agente al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione introdotta dall’art. 68 del decreto 18/2020, relativa agli accertamenti cosiddetti esecutivi, è da intendersi riferita ai versamenti dovuti dal contribuente riguardo ai carichi affidati per i quali egli si è avvalso del pagamento dilazionato.

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