LEGGE

Interpello tributario: le nuove procedure di presentazione

Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, in attuazione dell’art. 6, comma 6, della legge delega 23/2014, ha eseguito una revisione complessiva della disciplina degli interpelli. L’art. 8, comma 1, del decreto 156 affida infatti ad appositi provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali la definizione delle regole riguardanti, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l’individuazione degli uffici cui vanno trasmesse, di quelli da cui giungono e le modalità di comunicazione delle risposte, oltre a ogni altra eventuale regola sulla procedura.

Con il Provvedimento del Direttore delle Entrate n. 27 del 4 gennaio 2016, che definisce le regole procedurali per le istanze di interpello e fornisce indicazioni operative, si chiude il processo di revisione della disciplina degli interpelli tributari. Si tratta, in particolare, delle regole relative alle modalità di presentazione delle istanze, l’individuazione degli uffici competenti alla gestione delle istanze rispetto ai diversi tipi di interpello, la fase istruttoria e le modalità di comunicazione delle risposte da parte degli uffici.

plicoCome si presentano le istanze

L’istanza di interpello, redatta in forma libera, esente da bollo e firmata, viene presentata dal contribuente agli uffici competenti con le modalità di presentazione consentite, che sono: consegna a mano, spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento, presentazione per via telematica tramite posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005) o utilizzando un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle Entrate che preveda le modalità di accesso dettate dall’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. I soggetti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato presentano l’istanza alla casella di posta elettronica ordinaria individuata nell’Allegato A.

Per quanto riguarda la sottoscrizione, oltre alla rituale firma autografa è prevista, nei casi di trasmissione per posta elettronica certificata o – ove consentito – per posta elettronica ordinaria, è prevista la firma digitale o le modalità di cui all’art. 38, comma 3, del DPR n. 445/2000. Nei casi in cui è trasmessa attraverso un servizio telematico erogato in rete, l’istanza si intende sottoscritta in base alle modalità di accesso previste dall’art. 64, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

Gli uffici competenti

Le istanze di interpello concernenti i tributi erariali – quelli gestiti dall’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 62, D.Lgs. n. 300/1999 – si presentano alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante; quelle riguardanti l’imposta ipotecaria dovuta per gli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali e le istanze di cui allo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000, art. 11, comma 1, lett. a) aventi a oggetto disposizioni o casi particolari di natura catastale, sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma oggetto di interpello.

Le Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici a rilevanza nazionale (comprese le articolazioni territoriali e le sedi prive di rilevanza fiscale munite di procura del legale rappresentante dell’amministrazione e dell’ente), i soggetti non residenti, indipendentemente dalla nomina di un rappresentante fiscale in Italia o dalla circostanza che assolvano gli obblighi o esercitino i diritti in materia di IVA direttamente ai sensi dell’art. 35-ter, comma 1, del DPR n. 633/1972 e i soggetti di più rilevante dimensione devono presentare le istanze:

– alla Direzione Centrale Normativa con riferimento a quelle riguardanti i tributi erariali;

– alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare per quelle relative all’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali e le istanze di cui al citato art. 11, comma 1, lett. a) della legge n. 212 aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.

Il provvedimento in commento dispone che in via transitoria, fino al 31/12/2017, le istanze di cui allo Statuto del contribuente si presentano direttamente alla Direzione centrale Normativa.

Le istanze delle stabili organizzazioni italiane di soggetti non residenti sono presentate alla Direzione Regionale competente in base al domicilio fiscale della stabile organizzazione.

L’istanza erroneamente presentata a un ufficio diverso da quello competente o a un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello dell’ufficio competente viene trasmessa “tempestivamente” all’ufficio competente o all’esatto indirizzo di posta elettronica. In questi casi il termine per la risposta decorre dalla data di ricezione dell’istanza: l’ufficio competente comunica al contribuente la data di ricezione del documento.

Le Direzioni Regionali – che possono comunque inoltrare alla Direzione Centrale competente le istanze ricevute nei casi di maggiore complessità o incertezza della soluzione – inoltrano alla Direzione Centrale competente le istanze per le quali ritengono che la risposta sia soggetta a pubblicazione ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente.

L’istruttoria

Nei casi previsti dalla norma (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 156/2015, l’invito a regolarizzare viene notificato o comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente. Nei casi in cui nel documento non siano indicati i recapiti del contribuente, l’invito a regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall’anagrafe tributaria.

Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito con le stesse modalità stabilite per la presentazione dell’istanza di interpello. I termini per la risposta di cui allo Statuto dei diritti del contribuente iniziano a decorrere dalla ricezione dei dati carenti da parte dell’ufficio richiedente. Se la regolarizzazione non viene effettuata entro il termine di 30 giorni l’istanza è dichiarata inammissibile (art. 5, comma 1, lett. g, D.Lgs. n. 156/2015. Nei casi in cui l’ufficio notifica o comunica una richiesta di documentazione integrativa, il contribuente è tenuto a trasmettere i documenti richiesti all’ufficio richiedente con le modalità di presentazione consentite, preferibilmente su supporto informatico o, in alternativa, a spiegare i motivi della mancata esibizione; l’ufficio prende atto della rinuncia all’interpello ed esegue la relativa notifica o comunicazione quando la documentazione richiesta non è trasmessa entro un anno dalla data della relativa richiesta. In pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, i contribuenti possono presentare all’ufficio competente la rinuncia espressa all’interpello.

La risposta alle istanze di interpello, scritta e motivata, è notificata o comunicata all’istante entro i termini previsti dall’art. 11, comma 3, dello Statuto del contribuente e si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte dell’istante.

Posta elettronica certificata e servizi telematici

Le notificazioni e le comunicazioni dirette ai contribuenti obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (DPR n. 68/2005) e ai contribuenti che, pur non essendo obbligati, nell’istanza indicano un indirizzo di Pec, vengono generalmente effettuate attraverso tale canale.

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